Agrigento: Tar Palermo sospende la sanzione paesaggistica

La Soprintendenza di Agrigento aveva irrogato la sanzione paesaggistica di oltre euro 8.000 alla sig.ra B. S., quarantenne residente ad Agrigento, per aver realizzato un appartamento sito al secondo piano di uno stabile di otto piani.

A seguito della notifica della sanzione paesaggistica – ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 – la sig.ra B. S. si rivolgeva agli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò al fine di impugnare il provvedimento sanzionatorio irrogato dalla Soprintendenza di Agrigento.

Gli avvocati Rubino a Airò hanno censurato il provvedimento sanzionatorio sotto una molteplicità di aspetti, rilevando – in particolare – che il vincolo paesaggistico derivante dal ben noto decreto Gui – Mancini è stato apposto in epoca successiva alla realizzazione del presunto abuso.

Sempre secondo la ricostruzione difensiva degli avvocati Rubino e Airò, la Soprintendenza di Agrigento non avrebbe dovuto e potuto irrogare una sanzione per un’opera edificata in un momento in cui non esisteva alcun vincolo.

Sicchè, il T.A.R. Palermo – condividendo le argomentazioni difensive proposte dagli avvocati Rubino e Airò – ha sospeso l’efficacia del provvedimento con il quale la Soprintendenza di Agrigento ha ingiunto il pagamento della somma di oltre 8.000 euro.

Per effetto del pronunciamento cautelare del TAR Palermo la sanzione irrogata dalla Soprintendenza sarà sospesa fino all’emissione della sentenza definitiva.