Acqua, per Scaduto la delibera di adeguamento tariffe “è illegittima e va annullata”

SCIACCA. La delibera n. 3 dell’8 giugno 2020 deve essere annullata poiché contiene diversi profili di illegittimità, con danno a tutti gli utenti del servizio idrico di tutti i Comuni facenti parte del Libero Consorzio di Agrigento. A sostenerlo è il presidente del centro studi Alcide De Gasperi, Stefano Scaduto, che ha provveduto a inviare per posta elettronica certificata all’Ati idrico di Agrigento la richiesta di annullamento della medesima delibera.

La delibera oggetto del contendere è quella dell’adeguamento delle tariffe idriche che in questi giorni ha creato diverse reazioni da parte delle associazioni dei consumatori con l’invio delle bollette da parte della Girgenti Acque Gestione commissariale.

In buona sostanza, il centro studi Alcide De Gasperi contesta: la violazione dell’art. 9, comma 6° dello Statuto dell’Ati idrica e dell’art. 3 lettera c) della legge regionale n. 19 dell’11 agosto 2015 ( Disciplina in materia di risorse idriche) e la violazione del principio di irretroattività dei corrispettivi tariffari in materia di servizio idrico integrato.

Scaduto, contesta come primo punto l’approvazione della delibera n. 3 dell’8 giugno 2020, ritenendola illegittima. Per Scaduto, “era necessario il voto favorevole dei Comuni che rappresentano la maggioranza delle quote di rappresentanza e la maggioranza numerica dei comuni aventi diritto al voto”. Essendo l’Ati idrica di Agrigento composta da 43 Comuni, aventi un numero complessivo di 69 quote di rappresentanza, la delibera in questione (per l’adeguamento retroattivo delle tariffe) “poteva essere approvata solo con il consenso di almeno 22 Comuni aventi un numero di almeno 35 quote complessive a favore. Invece la suddetta delibera è stata approvata con il voto favorevole di appena 17 Comuni su 43 e di 32 quote a favore contro il minimo di 35 necessari”. Dunque, la delibera “è illegittima e va subito annullata non solo per la violazione del principio democratico ma anche per il motivo di illegittimità evidenziato di invalido inizio dell’assemblea e di invalida approvazione, stante la mancanza delle maggioranze necessarie, sia di quella per quote che di quella relativa al numero complessivo dei Comuni facenti parte dell’ATI”.

Inoltre, il centro studi Alcide De Gasperi ritiene illegittima la delibera anche per la violazione “del principio di irretroattività dei corrispettivi tariffari in materia di servizio idrico integrato”. Per Scaduto, “il principio di irretroattività dei corrispettivi tariffari anche con specifico riferimento alle tariffe del servizio idrico, è un principio ormai consolidato in giurisprudenza, quale espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità”. Cita una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, decisione 09/09/2008 n° 4301) che si è espresso in merito alla illegittimità degli aumenti retroattivi applicati alla tariffa idrica, “é  perciò corretto raccordare l’obbligo di contribuzione per utilizzo delle risorse idriche a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul nuovo regime tariffario, restando esclusa la possibilità di riferirsi a qualunque periodo precedente”.

In buona sostanza, Scaduto rimarca come “né la legge regionale sulla disciplina delle risorse idriche n. 19/2015 né il decreto legislativo n. 152/2006, legge nazionale in materia, né altra legge prevedono la possibilità per l’Autorità d’ambito idrico di disporre adeguamenti retroattivi della tariffa del servizio idrico, e per completezza neppure l’Autorità di regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ha previsto nella sua deliberazione n. 665/201/R/IDR, o in altri suoi provvedimenti l’obbligo delle Ati di adeguare le tariffe rispetto ad annualità precedenti rispetto all’anno di adozione del provvedimento tariffario”.

Nella nota inviata all’Ati di Agrigento, il centro studi Alcide De Gasper chiede  non solo “la sospensione dei conguagli tariffari, che finora non è stata comunque disposta ma solo promessa”, ma anche “l’immediato annullamento di una delibera gravemente illegittima”.

Sabrina Macaluso