ACQUA, IL TAR SOSPENDE L’ORDINANZA DEL SINDACO DI RAFFADALI PER GESTIONE IN HOUSE. ECCO IL DECRETO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), presidente Calogero Ferlisi, ha accolto la richiesta presentata dalla Prefettura di Agrigento per

per “l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 25 del 24/09/2019 a firma del Sindaco del Comune di Raffadali , e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali”.

Come si ricorda, il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, aveva emesso un’ordinanza con cui dall’1 ottobre gestiva le reti idriche del Comune in house, “distaccandosi” dalla Girgenti Acque Gestione commissariale.

Il Tar “ritenuto che le articolare argomentazioni dedotte a sostegno della chiesta misura cautelare richiedono di essere adeguatamente deliberate  previa l’audizione delle parti in causa, ex art. 56, c.p.a., comma 2, ultimo periodo; che, del pari, vanno valutate nel contraddittorio delle parti le specifiche ragioni e gli interessi pubblicistici posti alla base dell’ordinanza impugnata”.

C’è anche un passaggio nel decreto del Tar: ” poiché il Sindaco di Raffadali ha adottato l’ordinanza impugnata n.q. di ufficiale di governo e non come semplice amministratore locale, il ricorrente Prefetto di Agrigento, avendone ritenuto l’illegittimità, avrebbe ben potuto attivare i propri poteri gerarchici, agendo in sede di autotutela, anziché adire la giurisdizione ed ivi richiedere la misura cautelare (sia in sede presidenziale, sia poi in sede collegiale)”.

Il Tar specifica che “secondo quanto è dato rilevare in atti, gli impianti erano e sono ancora nella piena disponibilità della Gestione commissariale del S.I.I. a suo tempo affidato a Girgenti Acque S.p.A., sicché appare ragionevole procedere con prudenza e quindi mantenere la situazione attuale nelle more della trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale all’udienza Camerale del 7 novembre 2019; fermo restando che è preciso dovere di tutte le Autorità interessate rimuovere con la massima urgenza le situazioni di disagio e i disservizi in atto sopportati dalla popolazione del Comune di Raffadali”.

Il Tar, con il decreto, “accoglie l’istanza cautelare interinale di cui in motivazione e per l’effetto sospende l’ordinanza impugnata. Conferma la trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale alla Camera di consiglio del 7 novembre 2019.

ECCO IL DECRETO:  TAR PALERMO 02128_2019 REG RIC

 

Il Presidente
Calogero Ferlisi