Accolto altro ricorso contro il Prg del Comune di Sciacca, le zone del Ferraro ex Peep da agricole ritornano residenziali
SCIACCA- I proprietari di un lotto sito in contrada Ferraro, facente originariamente parte di un piano c.d. PEEP, a seguito del decreto regionale di approvazione del nuovo PRG del Comune di Sciacca che ha sostanzialmente azzerato la vocazione edificatoria dei propri terreni che sono stati riclassificati dall’Amministrazione regionale da zona C.1. così come previsto in sede di adozione del PRG dal Comune di Sciacca, a verde agricolo E1, proponevano ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, con il patrocinio dell’avvocato Calogero Marino e Luana Saladino ( avvocata dello studio Bivona).
In particolare gli avvocati Marino e Saladino, hanno rilevato come il decreto di approvazione avesse violato la normativa in materia la quale prevede che in sede di approvazione del PRG l’intervento dell’organo regionale, nella formazione dell’atto complesso costituito dal Piano Regolatore regionale, debba limitarsi ad un mero controllo di garanzia della legalità, potendo apportare al piano adottato unicamente le modifiche necessarie ad assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ed essendo precluso , in sede di approvazione del P.R.G. alla Regione siciliana di entrare nel merito di scelte di politica urbanistica devolute all’Amministrazione comunale, dovendo la prima limitarsi a controllare che nell’esercizio della funzione pianificatoria quest’ultima abbia osservato (e non abbia comunque violato) le leggi urbanistiche ; nel caso in esame invece, la modifica apportata dall’Amministrazione regionale alla zona ove insistono i terreni dei ricorrenti non era in alcun modo diretta ad assicurare l’osservanza di alcuna norma di legge, ma costituiva a tutti gli effetti una tipica “decisione di merito” ovvero una scelta di politica urbanistica.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, condividendo le tesi difensive degli Avv. Marino e Saladino, ha reso parere favorevole reso all’accoglimento del ricorso, osservando che dalla motivazione del provvedimento impugnato non emerge in alcun senso che la Regione abbia apportato la modifica in questione al fine di assicurare “il rispetto delle previsioni normative in materia. Sicché il Dipartimento regionale ha finito con il “modificare” il P.R.G. in senso molto incisivo – prescrivendo che varie aree dovessero essere riclassificate come zone “E/1” anziché come zone “C/1” – pur in assenza di una normativa di rango legislativo che prevedesse o consentisse una opzione di tal genere. E poiché la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che l’operazione di “zonizzazione” costituisce la più caratteristica e pregnante espressione dell’attività di pianificazione territoriale, che è riservata all’ente locale, la condotta dell’Amministrazione regionale è illegittima, con conseguente annullamento della parte del P.R.G. che prescrive la modifica della destinazione del terreno dei ricorrenti trasformandolo in terreno classificato come “Zona E/1”.
Da ultimo il Presidente della Regione Siciliana, recependo il parere favorevole reso dal Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana, ha accolto il ricorso straordinario in oggetto.
In conseguenza di tale decisione le zone ex PEEP di c.da Ferraro da zona agricola E1 ritornano ad essere classificate quali zone C1 di espansione residenziale