ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE, IL TAR RIAMMETTE PRATICANTE SACCENSE ALL’ESAME
L.S. di 28 anni, praticante avvocato del Foro di Sciacca, aveva partecipato alle prove scritte relative all’esame di idoneità per l’esercizio della professione di avvocato sessione 2013 non conseguendo l’ammissione alla prova orale. Esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge sulla cd. “trasparenza amministrativa” ed acquisiti sia gli elaborati sia i verbali formati dalla commissione esaminatrice il praticante avvocato riscontrava una circostanza a dir poco singolare: i giudizi formulati in calce ai compiti erano sottoscritti anche da un componente della commissione che risultava essersi allontanato in precedenza.
Il praticante avvocato si determinava allora a proporre un ricorso giurisdizionale davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento avente ad oggetto la mancata ammissione alla prova orale. In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno citato un precedente giurisprudenziale reso dal Tar Catania in fattispecie analoga, laddove il giudizio espresso da un commissario che non risultava far parte della commissione era stato ritenuto idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di collegialità delle operazioni di correzione. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della domanda di sospensione.
Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. 3, Presidente ed estensore il dottor Nicolò Monteleone, ritenendo fondata la censura formulata dagli avvocati Rubino e Impiduglia circa la sottoscrizione dei giudizi da parte del componente della commissione che non aveva partecipato alla valutazione degli elaborati, ha accolto la domanda cautelare avanzata dai difensori ordinando all’amministrazione di riesaminare nuovamente gli elaborati del ricorrente con l’osservanza di ogni modalità utile a garantire l’anonimato degli elaborati da parte di una commissione in composizione diversa rispetto a quella che aveva effettuato la prima valutazione.
Pertanto, per effetto dell’ordinanza resa dal Tar, in corso di notifica ad istanza degli avvocati Rubino e Impiduglia, gli elaborati del ricorrente dovranno essere collocati in una busta nuova, provvista di nuovo numero identificativo progressivo, all’interno della quale sarà collocata una busta più piccola contenente le generalità del candidato, con obbligo di riesame da parte della commissione in composizione diversa rispetto a quella che aveva effettuato la prima valutazione entro trenta giorni dalla data di ricezione degli elaborati.