PER CASSAZIONE E’ REATO COMMERCIO PRODOTTI DERIVATI DA CANNABIS

E’ reato il commercio di prodotti derivati dalla cannabis. Lo ha deciso il massimo consesso della Cassazione riunita a sezioni unite penali che così danno uno stop alla vendita della “cannabis light”. In particolare, le sezioni unite, dando notizia della soluzione adottata, spiegano che «la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53 Ce del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati».

Alla luce di queste considerazioni, le sezioni unite penali presiedute da Domenico Carcano osservano che «integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4 del dpr 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano privi di efficacia drogante».

Qualche settimana fa il ministero dell’Interno Matteo Salvini si era scagliato contro i negozi di cannabis light dicendo che avrebbe voluto chiuderli uno ad uno.