SANZIONE DI 300 MILA EURO A GIRGENTI ACQUE
L’analisi delle acque reflue spetta alla società idrica e non ai Comuni
Sanzione salata per la Girgenti Acque. A seguito della comunicazione dei dati mensili sulla gestione del servizio idrico integrato , relativamente ai rapporti di prova delle analisi delle acque reflue, il Consorzio d’Ambito ha riscontrato il superamento dei parametri oltre i limiti previsti e pertanto il Consorzio ha richiesto al soggetto gestore del servizio idrico integrato adeguate relazioni tecniche. In particolare, il consorzio ha richiesto a Girgenti Acque di relazionare in ordine al controllo degli scarichi inquinanti in fognatura, ritenendo che tale attività rientri tra gli obblighi contrattuali del disciplinare tecnico allegato alla convenzione. In assenza di un positivo riscontro, il Consorzio d’Ambito reiterava la richiesta di relazione, diffidando Girgenti Acque a provvedere e assegnando un termine di 15 giorni, con avviso di applicazioni delle penali previste dalla convenzione nell’ipotesi di perdurante inadempienza.
La mancanza di monitoraggio degli scarichi industriali non consente l’individuazione di possibili comportamenti illeciti che determinano l’inefficienza dei depuratori, con l’immissione di reflui fuori norma, provocando danno all’ambiente, circostanza questa rappresentata al soggetto gestore con apposite note. Attesa la riottosità ad ottemperare agli obblighi previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare tecnico, il Consorzio d’Ambito si è visto costretto ad applicare una penale pari ad euro trecentomila.
La Girgenti Acque con apposita nota ribadiva che risulterebbe esulante dalla propria competenza il controllo degli scarichi industriali in fognatura, che sarebbe di competenza dei Comuni; ma ritenendo infondata l’eccezione il Consorzio d’Ambito invitava l’istituto di credito garante, presso cui il gestore aveva contratto apposita obbligazione fideiussoria, a pagare la somma ingiunta con la penale anzidetta. Girgenti Acque spa a questo punto ha proposto un ricorso davanti al TAR Sicilia, per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui il Consorzio d’Ambito ha applicato una penale di 300.000 euro alla ricorrente .
Tra l’altro i difensori della società ricorrente hanno ribadito che la vigilanza su tutti gli scarichi in fognatura rientra nelle esclusive competenze dei comuni, e quindi che la società ricorrente non sarebbe preposta al controllo degli scarichi industriali, e che comunque i piani operativi triennali approvati dal concedente non hanno previsto degli investimenti afferenti il sistema di “telecontrollo” indispensabile a svolgere le attività di verifica. Il monitoraggio richiesto dal Consorzio d’Ambito pertanto, secondo la tesi della ricorrente, non avrebbe potuto prescindere dalla realizzazione del telecontrollo. Si è costituto in giudizio il commissario straordinario liquidatore del consorzio d’Ambito di Agrigento, Dr. Roberto Barberi, rappresentato e difeso dall’ Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare avanzata dalla società ricorrente.
In particolare l’avvocato Rubino ha sostenuto che le richieste avanzate al soggetto gestore sono necessarie per la tutela dell’interesse pubblico alla salubrità dell’ambiente e per poter contrastare l’immissione incontrollata di reflui ed il conseguente superamento dei limiti previsti, e che in base al disciplinare per le utenze industriali il gestore deve verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione. Il TAR Sicilia Palermo, Sezione Prima, Presidente il Dr. Calogero Ferlisi, Relatore la dr.ssa Caterina Criscenti, , condividendo le tesi dell’Avvocato Rubino, ha respinto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, condannando la società ricorrente anche al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare. Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare emessa dal TAR, Girgenti acque spa sarà costretta a pagare una penale di 300.000 euro al consorzio d’ambito, tranne che, nell’ipotesi della proposizione di un appello cautelare da parte di Girgenti Acque, il Consiglio di giustizia Amministrativa per la regione siciliana in secondo grado non emetta un provvedimento inibitorio in favore della società ricorrente.