LA RIVINCITA DI GIRGENTI ACQUE. PER IL GIUDICE DI APPELLO E’ LEGITTIMA L’APPLICAZIONE DELL’AUMENTO DELLE TARIFFE CON EFFETTO RETROATTIVO E RIBALTA LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE

Un utente saccense aveva fatto causa alla società idrica perchè riteneva illegittima l’applicazione retroattiva dell’auemento delle tariffe. Il giudice di pace gli aveva dato ragione

La sentenza del giudice di pace, che dava ragione ad un utente saccense, aveva creato tanta attesa nel territorio dei comuni agrigentini dove opera la Girgenti Acque. Un saccense aveva ottenuto una vittoria contro il gigante Girgenti Acque. Ma adesso, la sentenza di appello emessa dal giudice del tribunale di Sciacca, Filippo Lo Presti, cambia tutto e dà ragione al “gigante”. Il giudice Lo Presti ha ritenuto legittimo l’aumento l’aumento retroattivo della tariffa come previsto dall’articolo 1, comma 169, dellalegge 296 del 2006.

Cosa recita l’articolo? “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine indicato, hanno effetti dal primo gennaio dell’anno di riferimento”.

Nel caso oggetto di contesa giudiziaria, L’Ato idrico ha approvato le tariffe il 20 giugno 2012, prima della scadenza del termine per l’approvazione del bilancio, fissato per quell’anno entro il 31 ottobre successivo. Da qui la deduzione che l’approvazione della tariffa sia avvenuta legittimamente con effetto dal primo gennaio 2012. La partita giudiziaria inizia a fine 2012. A novembre, infatti, all’utente saccense arriva una bolletta con la quale la Girgenti Acque calcolava i consumi con l’aumento delle tariffe fin dal gennaio 2012.

Con la sentenza di appello,dunque, chiarita la legittimità della Girgenti Acque all’applicazione dell’aumento delle tariffe a decorrere dal primo gennaio 2012.L’utente saccense è stato condannato al pagamento delle bollette e alle spese di giudizio (250 euro).

IL FATTO. La sentenza del giudice di pace risale al 13 febbraio 2014. La vicenda trae origine dalle doglianze di un utente del Comune di Sciacca, che nel novembre 2012 si vedeva recapitare una fattura della Girgenti Acque S.p.a., con la quale, tra l’altro, il Gestore idrico applicava sui consumi registrati fin dal gennaio 2012 un aumento retroattivo delle nuove tariffe, approvate con delibera n. 2 del Commissario ad acta datata 20 giungo 2012.
In conseguenza di ciò, ritenendo illegittima la pretesa applicazione retroattiva fin dal gennaio 2012 delle nuove tariffe idriche, l’utente contestava la fattura e rivolgeva alla Girgenti Acque S.p.A. istanza di revisione della fattura, chiedendo l’annullamento degli aumenti illegittimi.
Non ricevendo alcuna risposta, intervenuta la scadenza della fattura, l’utente procedeva al pagamento di quanto richiesto dal Gestore idrico, al solo fine di scongiurare il distacco dell’utenza; al contempo, promuoveva azione giudiziaria innanzi al Giudice di Pace di Sciacca, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità della pretesa del Gestore idrico e che venissero rimborsate le differenze non dovute.

La Girgenti Acque S.p.A. si costituiva in giudizio, contestando le pretese dell’utente e sostenendo che la fattura oggetto della contestazione fosse corretta e priva di vizi.

LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE. Con Sentenza pronunciata il 13.02.2014, il Giudice di Pace di Sciacca, accogliendo sul punto le doglianze dell’utente, aveva dichiarato l’illegittimità dell’applicazione retroattiva delle nuove tariffe e, quindi, l’illegittimità della richiesta di pagamento della Girgenti Acque S.p.a., condannando quest’ultima alla restituzione delle eccedenze non dovute, oltre gli interessi legali.

L’Avv. Rossella Maria Panunzio, del Foro di Sciacca, legale dell’utente che aveva ottenuto il rimborso, precisaa che la recente pronuncia della Magistratura ha “l’enorme merito di riaffermare un importante e basilare principio logico, prima ancora che giuridico, ovvero che tutti gli aumenti tariffari unilateralmente disposti, anche quelli relativi ai servizi pubblici, non possono avere valore retroattivo, neppure se conteggiati quali conguagli, o con qualsivoglia altra denominazione”.

 

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