CREDITO EAS, ECCO L’ORDINANZA DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI

Pubblichiamo l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo in merito alla vicenda del credito Eas.

 

T RIBUNALE DI PALERMO

Sezione IV Civile – esecuzioni

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

nella procedura N. 2634/ 2013 R.G.

Esecuzioni esaminati gli atti e letta, in particolare, l’istanza di sospensione dell’esecuzione presso terzi formulata unitamente al ricorso in opposizione depositato nell’interesse dell’EAS spa;

ritenuto che in ordine alla chiesta sospensione deve decidere il giudice dell’esecuzione nella fase prodromica al giudizio di opposizione osserva l’ente ricorrente ha proposto opposizione ex alt 615 C.p.0 contestando:

I) la possibilità per il Comune di Sciacca di agire citando quale terzo pignorato la Regione Siciliana in quanto fideiussore ex lege delle obbligazioni dell’EAS in forza della l.r. 15/2004;

II) l’eseguibilità del pignoramento presso il terzo Regione Siciliana, sostenendo che in base alla disciplina sulla tesoreria unica il pignoramento presso terzi deve essere eseguito con la notifica al tesoriere dell’ente;

III) l’impignorabilità delle somme staggite presso la Regione Siciliana, in quanto destinate al sostenimento degli oneri per il personale attesa la loro concreta destinazione ad un pubblico servizio.

Il primo motivo di opposizione appare infondato . Il Comune di Sciacca agisce in forza di un titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 854/2011 con il quale è stato ingiunto all’EAS spa il pagamento della somma di € 4.204.655,44 oltre accessori. L’esistenza di una fidejussione ex lege della Regione Siciliana introdottoda dalla LR. 15/2004 per le obbligazioni dell’EAS non esclude né che il creditore possa agire direttamente nei confronti defl’EAS spa, né che possa citare come terzo pignorato la stessa Regione tenuta a corrispondere somme in favore dell’ente debitore.

Il secondo motivo di opposizione appare anch’esso infondato . La disciplina sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984 n. 720 ha la finalità di imporre agli enti ed organismi pubblici che vi sono soggetti l’obbligo di mantenere le proprie disponibilità liquide o eccedenze di cassa in contabilità speciali o conti correnti infruttiferi presso le sezioni di tesoreria dello Stato in modo che il denaro pubblico possa uscire dalla tesoreria dello Stato e quindi influire sul fabbisogno di cassa del Tesoro solo al momento della effettiva spendita da parte degli enti destinatari. In particolare, secondo quanto stabilito dall’art. i della L n. 720/1984, i tesorieri o cassieri degli enti inseriti nella tabella A allegata alla legge devono effettuare le operazioni di incasso e di pagamento sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Nello specifico, le entrate proprie dell’ente (costituite da introiti tributati ed extratributari, per vendita di beni e sa-vizi, per canoni, sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato) devono essere versate su un conto fruttifero, su cui primariamente devono essere addebitati i pagamenti, mentre le altre entrate devono essere accreditate direttamente su un conto infruttifero. Nel sistema della tesoreria unica il tesoriere o il cassiere dell’ente effettua, nella qualità di organo di esecuzione degli enti ed organismi pubblici, le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

L’art. 1 bis della legge 72o11984 prevede l’obbligo del creditore di procedere nelle forme dell’espropriazione presso il tesoriere o cassiere nel caso di pignoramento di somme che si trovano depositate presso la Banca d’Italia e la sezioni decentrate del banco posta nelle contabilità speciali degli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.

In particolare, il comma 2 dell’art. i bis della legge 720/1984 stabilisce che “Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fui della dichiarazione di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l’ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili”. Il legislatore non ha dunque previsto l’impignorabilità delle somme giacenti sulle contabilità speciali presso la Banca d’Italia o le sezioni decentrate del banco posta, ma ha soltanto previsto una modalità di esecuzione del pignoramento ditali somme, che deve avvenire con la notifica al tesoriere. Di conseguenza, l’art. i bis della legge in questione all’ultimo comma vieta, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, i pignoramenti presso le sezioni di tesoreria dello Stato e le sezioni decentrate del banco posta, ove risultano confluite le somme in contabilità speciale degli enti soggetti alla tesoreria unica, atteso che la Banca d’Italia e le sezioni decentrate del banco posta, quali gestori del Servizio di tesoreria provinciale, si limitano e detenere i fondi in attesa dell’utilizzo da parte degli enti che rientrano nella tesoreria unica e non ne hanno la gestione né possono assumere la veste di terzi pignorati.

La disciplina sulla tesoreria unica non appare dunque precludere in generale l’esecuzione dl pignoramenti presso soggetti diversi dal tesoriere, ma obbliga il creditore che voglia aggredire le somme già confluite nelle contabiltà speciali presso la Banca d’Italia o presso le sezioni decentrate del bancoposta a notificare il pignoramento al tesoriere che deve provvedere all’annotazione del vincolo. Il tesoriere dell’ente, infatti, si sostituisce al legale rappresentante dello stesso quale responsabile della gestione contabile delle somme giacenti nelle contabilità speciali. Inoltre, la circostanza che le somme provenienti da trasferimenti pubblici debbano necessariamente confluire nella contabilità speciale presso la sezione di tesoreria dello Stato non pare implicare anche che prima dell’accredito sul conto infruttifero presso la Sezione della tesoreria dello Stato o la sezione del banco posta debbano essere osservate dal creditore le stesse modalità di esecuzione del pignoramento stabilite dall’ait i bis comma 2 della legge o/1984 con la notifica del pignoramento presso il tesoriere dell’ente, in quanto tali modalità devono osservarsi solo per le somme già «affhùte” in contabilità e depositate nella sezione di tesoreria dello Stato o del banco Posta. sostanziandosi in una limitazione alla responsabilità patrimoniale del debitore ex art 2740 cocL civ., dovrebbe risultare in modo espresso da una disposizione di legge, come ad esempio stabilito per gli enti locali dall’art. 159 del TUEL.

Anche l’ultimo motivo di opposizione non appare fondato e non consente alla stato di ravvisare le ragioni per una sospensione della procedura esecutiva, atteso che le somme destinate al sostenimento degli oneri per il personale dell’ente non sono soggette ad un vincolo di destinazione previsto dalla legge, né sussiste un’espressa disposizione di legge che ne stabilisca in deroga all’art. 2740 cod. civ. la impìgnorabilità. Ed invero quando il legisaltore ha inteso introdurre un vincolo di indisponibilità ed impignorabilità lo ha fatto espressamente conformemente all’art. 2740 cod. civ. E nel caso di specie nessuna norma stabilisce l’impignorabilità degli oneri destinati al pagamento del personale ed anzi proprio di recente la Cassazione ha inteso ribadire il principio secondo cui non sussiste alcuna equazione Ira vincolo di destinazione e vincolo di impignorabilità in assenza di di una specifica disposizione in tal senso, precisando che anche nel caso di destinazione di alcune somme all’espletamento di un servizio pubblico è pur sempre necessaria una disposizione di legge che ne stabilisca l’impignorabilità (cfr. Cass. Sez. 3 11. 19249 del 22.09.2011). Nel caso di specie, inoltre, il Comune di Sciacca ha esposto la propria grave situazione economica già rappresentata dalla sezione di controllo della Corte dei Conti anche in relazione alla mancata riscossione del credito vantato nei confronti dell’EAS.

Per le motivazioni esposte non può accogliersi l’istanza di sospensione.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore delle parti opposte.

PQM

Visto l’art. 624 c.p.c rigetta l’istanza di sospensione ; assegna termine perentorio fino al 13.3.2014 per l’introduzione della causa di merito secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, con la conseguente iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge, a cura della parte interessata; condanna l’opponente al pagamento delle spese in favore delle controparti che liquida in favore del Comune di Sciacca nell’importo di € mo,00 per compensi oltre IVA e cpa e nell’importo di € 450,00 per compensi oltre IVA e cpa per ciascuna delle altre parti opposte; dispone la prosecuzione dell’espropriazione forzata per l’udienza del 7.3.2014 ore 9,00. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 6 gennaio 2014

Giudice dell’esecuzione dr.ssa Alida Marinuzzi

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