GIUSTIZIA DOPO 20 ANNI PER UN INFERMIERE SACCENSE. IL CGA CONDANNA L’ASSESSORATO ALLA SANITA’

 

L’infermiere G.S. di 58 anni di Sciacca, già dipendente di ruolo dell’ex U.S.L. n. 7 di Sciacca nella ivisione di Chirurgia dell’Ospedale di Sciacca , cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente , nel 1992 aveva chiesto il riconoscimento di patologie per causa di servizio, ma l’Ospedale Militare di Palermo aveva espresso parere>sfavorevole.

L’interessato aveva allora proposto un ricorso davanti all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità, che aveva espresso parere favorevole al riconoscimento da causa di servizio delle patologie contratte dall’infermiere saccense.

Quest’ultimo pertanto proponeva un ricorso davanti al Giudice del Lavoro di Sciacca contro l’Assessorato Regionale alla >Sanità, quale soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente i debiti delle disciolte unità sanitarie locali, per il riconoscimento delle infermità contratte da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Il Giudice del Lavoro di Sciacca, Maria Teresa Cusumano, con sentenza resa nel 2004 , accertava che le infermità controverse fossero dipendenti da causa di servizio e rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata e conseguentemente condannava l”Assessorato Regionale alla Sanità a corrispondere al ricorrente tutti i benefici economici spettantigli maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, dal maggio 92 (data della domanda) al soddisfo.

Ma la sentenza restava parzialmente ineseguita, non essendo stata mai corrisposta al ricorrente la pensione privilegiata. L’infermiere saccense a questo punto proponeva un ricorso per ottemperanza di giudicato davanti al Giudice >Amministrativo contro l’Assessorato della Salute per la Regione Siciliana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Pietro Amato, per l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Sciacca, con conseguente erogazione in favore del ricorrente della pensione >privilegiata con decorrenza dal maggio 1992.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato della Salute per la Regione Siciliana , in persona dell’Assessore pro tempore Lucia Borsellino, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, eccependo l’incompetenza dell’Assessorato ad erogare la pensione privilegiata, essendo tale competenza attribuita all’Inps (ex inpdap). Ma gli avvocati Rubino ed Amato hanno replicato sostenendo che tale eccezione non era più proponibile essendosi sul punto formatosi il giudicato e che pertanto l’Assessorato era tenuto ad eseguire integralmente la sentenza del Giudice del Lavoro.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in Sede Giurisdizionale definitivamente pronunziando , Presidente Raffaele Maria De Lipsis, Relatore  Giuseppe Barone, condividendo integralmente i motivi di ricorso formulati dagli avvocati Rubino e Amato ha accolto il ricorso, ordinando all’Assessorato Regionale della Salute di dare completa ed integrale esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza resa dal Giudice del Lavoro di Sciacca, indicendo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza una conferenza di servizio con l’Inpdap (oggi inps) per stabilire la sodisfazione del diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata dal maggio del 1992 sino al sodisfo, maggiorata di interessi e di rivalutazione monetaria, condannando anche l’Assessorato al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro tremila, oltre iva e cassa di previdenza forense.

Per effetto della sentenza resa dal Cga si definisce finalmente una vicenda protrattasi per oltre venti anni, che ha visto perfino opporre un diniego all’interessato da parte dell’Inpdap nel 2008 “per non avere tempestivamente presentato la domanda di pensione privilegiata ” all’organo competente , dopo che era stata già resa quattro anni prima una sentenza sul punto totalmente satisfattiva da parte del giudice del lavoro.

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