IL CONSIGLIO DI STATO CONDANNA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DA’ RAGIONE A IMPRESA BONO DI SCIACCA
Il Consiglio di Stato condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pronunzia favorevole a impresa saccense. Con bando di gara ritualmente pubblicato veniva indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, un pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione dei materiali derivanti dalla riduzione volumetrica dei relitti e delle imbarcazioni stoccate nelle aree di deposito sull’isola di Lampedusa.
All’esito dell’esame delle offerte economiche presentate la Commissione disponeva l’aggiudicazione in favore della società Bono srl con sede in Sciacca che aveva offerto il prezzo più vantaggioso per la stazione appaltante. Non avendo la stazione appaltante proceduto alla stipula del contratto entro sessanta giorni dall’aggiudicazione la ditta aggiudicataria provvedeva a notificare un formale atto di messa in mora al fine di compulsare la stipula del contratto, rappresentando il pregiudizio derivante dall’immobilizzazione di mezzi e manodopera.
Non avendo la stazione appaltante riscontrato l’atto di messa in mora notificato l’impresa saccense proponeva allora un ricorso davanti al Tar del Lazio, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata in ordine alle sorti dell’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa ricorrente, per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di definire il procedimento di pubblico incanto mediante la stipula del contratto di appalto e con richiesta di condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento.
Già il Tar del Lazio,Sez.1, con sentenza non definitiva, aveva dato ragione all’impresa saccense,accogliendo parzialmente il ricorso, ordinando all’amministrazione resistente di adottare un provvedimento espresso in ordine alle sorti dell’aggiudicazione disposta in favore della società ricorrente, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento della spese di giudizio, liquidate in euro mille, ed onerando la società ricorrente al deposito degli atti utili a quantificare le pretese risarcitorie avanzate , disponendo la prosecuzione del giudizio all’esito degli incombenti disposti.
Ma la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva proposto appello davanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di primo grado favorevole all’impresa saccense , rappresentando che un incendio aveva bruciato tutti i relitti presenti nel sito e che pertanto l’oggetto dello stipulando contratto avrebbe dovuto ritenersi impossibile. Anche davanti al Consiglio di Stato si è costituita in giudizio l’Impresa Bono srl, sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, sottolineando la circostanza che l’incendio era avvenuto in epoca successiva rispetto all’obbligo di stipula del contratto di appalto e che l’agire della Presidenza del Consiglio si poneva in contrasto con il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il Consiglio di Stato ,Sez. 4, Presidente F.F. il Dr. Sergio De Felice, relatore il Cons. Leonardo Spagnoletti, condividendo integralmente le tesi difensive dell’avvocato Rubino circa l’obbligo della Stazione appaltante di definire comunque il procedimento di evidenza pubblica con un provvedimento espresso, ha respinto l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri , confermando la sentenza di primo grado e condannando nuovamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro duemilacinquecento , oltre iva e cassa di previdenza forense, in favore dell’Impresa Bono srl con sede in Sciacca.
Pertanto, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato la stazione appaltante è obbligata ad adottare un provvedimento espresso in ordine alle sorti dell’aggiudicazione della gara conclusa con esito favorevole per l’impresa saccense, mentre proseguirà davanti al Tar del Lazio il giudizio promosso dall’Impresa Bono per la quantificazione dei danni subiti a causa dell’inosservanza dei termini di conclusione del procedimento.