Il requisito dell’esclusività della prestazione assistenziale in favore del portatore di handicap non è più richiesto ai fini del trasferimento B.G. di 40 anni di Montallegro, assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria assegnato alla casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo, nell’anno 2012 presentava al Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia un’istanza di trasferimento, ai sensi della legge n.104 del’92, al fine di prestare assistenza al proprio genitore portatore di handicap grave ; ma il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria rigettava l’istanza di trasferimento presso la casa circondariale di Sciacca per l’asserita insussistenza del requisito dell’esclusività della prestazione assistenziale nei confronti del congiunto diversamente abile, consistente nell’essere l’unico in grado di assistere il parente disabile. L’assistente capo insorgeva avverso tale determinazione proponendo un ricorso contro il Ministero della Giustizia davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per chiedere l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento; gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione della novella legislativa che ha modificato la legge n. 104 del ’92 , non prescrivendo più il requisito dell’esclusività della prestazione assistenziale al parente portatore di handicap quale presupposto per l’accoglimento della richiesta del lavoratore ad essere assegnato presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta di sospensiva. Gia in sede cautelare il Tar Sicilia Palermo, sez. 1, aveva accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; nel merito, con recente sentenza, il Tar Sicilia, Palermo Sez. 1, Presidente il Dr. Filoreto D’Agostino, Relatore il Cons. Aurora Lento, ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo fondato il motivo di ricorso formulato dagli avvocati Rubino e Impiduglia circa la violazione del testo riformulato della legge n. 104 del ’92 che non prescrive più, a differenza della norma previgente, il requisito dell’esclusività della prestazione assistenziale affinchè il lavoratore possa ottenere il trasferimento ; il Tar ha anche condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro duemila, oltre iva e cassa di previdenza forense. Per effetto della sentenza del Tar l’assistente capo di Montallegro dovrà essere trasferito presso la casa circondariale di Sciacca, ove peraltro è già temporaneamente distaccato per l’espletamento del mandato elettorale nella qualità di consigliere comunale del Comune di Montallegro.

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