FONDAZIONE CARNEVALE, ECCO LA PROPOSTA DI STATUTO ELABORATO DA BELLANCA, DI PAOLA E GRISAFI

Pubblichiamo integralmente la proposta deliberativa di Statuto della Fondazione Carnevale presentata dai consiglieri comunali Filippo Bellanca, Simone Di Paola e Maurizio Grisafi. La proposta deliberativa è stata presentata il 24 gennaio 2013 al Presidente del Consiglio Comunale, e al Segretario Generale del Comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO DELLA FONDAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA

ART. I – Costituzione e denominazione

1) La “Fondazione Carnevale di Sciacca”, di seguito denominata anche soltanto “Fondazione”, è un Ente con piena capacità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, dotato di piena autonomia statutaria e gestionale, disciplinato dalle norme contenute nel Libro I, Capo Il del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

ART. 2-Sede

I) La sede legale della Fondazione è stabilita in Sciacca, attualmente in via ……… . …………… ………n°…..

2) Il trasferimento della sede legate nell’ambito del Comune di Sciacca non costituisce modifica statutaria.

ART. 3 -Scopi ed attività

1) La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse pubblico e svolge attività e destina le risorse disponibili preminentemente ai seguenti scopi: a) valorizzare, sensibilizzare e pubblicizzare, nonché promuovere e sostenere la realizzazione della manifestazione del Carnevale, nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari che contraddistinguono e caratterizzano il Carnevale di Sciacca. b) promuovere e sostenere, nonché valorizzare, sensibilizzare e pubblicizzare tutte quelle attività e innovazioni utili ad elevare i contenuti culturali ed il prestigio nazionale ed internazionale della manifestazione carnascialesca. c) curare la formazione e la tutela dell’artigianato del Carnevale, dell’arte della cartapesta e la relativa promozione. d) partecipare ad associazioni enti pubblici e privati la cui attività è connessa e strumentale alla inanilestazione del Carnevale di Sciacca. e) può compiere qualunque attività purché connessa, attinente, complementare, sussidiaria, accessoria nonchè strumentale alla la realizzazione del Carnevale di Sciacca. Può elaborare e realizzare propri programmi e progetti di intervento, così come collaborare con altri soggetti.

2) La Fondazione può compiere ogni tipo di operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, tempo per tempo consentita dalle Leggi vigenti e dal presente Statuto, strumentale e/o connessa e/o utile al conseguimento degli scopi istituzionali

3) La Fondazione potrà precisare con regolamento interno te modalità di perseguimento degli scopi statutari, in particolare disciplinando forme di programmazione pluriennale.

ART. 4 – Simbolo Il simbolo della Fondazione è la maschera carnascialesca di Peppe Nappa.

ART. 5-Soci

1) Possono partecipare alla Fondazione le Istituzioni, gli Enti, le società e tuffi coloro che ne accettino io Statuto ed i Regolamenti. Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento.

2)I Soci della Fondazione si distinguono in tre tipologie: Socio Fondatore Socio Istituzionale Socio Partecipante. E’ Socio Fondatore il Comune di Sciacca. Sono Soci Istituzionali la Provincia di Agrigento e la Regione Siciliana – Assessorato Turismo, gli altri Enti Pubblici territoriali, le ………………le Istituzioni culturali, le Fondazioni, le Onlus e le altre persone giuridiche, pubbliche o private, non aventi finalità di lucro che si impegnano, su base annuale o pluriennale e nelle forme e nella misura concordate con il Consiglio Amministrazione, a contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante l’elargizione di un contributo in denaro e/o in beni immobili o mobili, ovvero a fornire attività di supporto culturale e scientifico alla Fondazione. La qualifica di socio istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita. Sono soci Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella concordata, anche annualmente, con il Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’apporto di beni materiali od immateriali. I Soci Partecipanti possono, con la stipula di una apposita convenzione, vincolare il proprio contributo a specifici progetti che rientrino nell’ambito dell’attività della Fondazione. I Soci Istituzionali ed i Soci Partecipanti sono nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio Amministrazione. L’ammissione comporta l’assunzione della qualità di socio. I Soci sono tenuti ad adempiere alla prestazione fissata annualmente a loro carico dal Consiglio Amministrazione.

3) La qualità di Socio si perde: a) per rinuncia; b) per espulsione; c) per morosità; d) per morte se persona fisica o per estinzione se socio non persona fisica, La rinuncia deve essere comunicata al Presidente della Fondazione con lettera raccomandata E soci possono essere sospesi o espulsi pei i seguenti motivi: – qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi della Fondazione; – qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali alla Fondazione; – quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi rispetto all’effettuazione della prestazione posta a loro carico. I soci espulsi o sospesi, per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi concordando una nuova prestazione a loro carico. La sospensione e la radiazione sono derise dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ART. 6 – Socio Fondatore poteri e facoltà

Il socio fondatore può avviare alla fondazione raccomandazioni di orientamento in ordine all’attuazione degli scopi dell’ente.

ART. 7- Patrimonio e gestione

1) Il patrimonio della Fondazione, nella fase di avvio, è rappresentato da un contributo concesso dal Coni une di Sciacca, per un ammontare di €5.000,00.

2)Il patrimonio della Fondazione si incrementa di regola per effetto di: – successivi conferimenti del Socio fondatore, nonché dei soci istituzionali e dei soci partecipanti; – donazioni e/o liberalità di terzi; -, accantonamenti alla riserva obbligatoria previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto; – eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno, che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell’effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto.

3) Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali dovranno essere utilizzati per costituire una specifica riserva, salvo che si rendano necessari per l’acquisto di beni strumentali e/o per finanziare investimenti idonei ad incrementare e migliorare l’attività della Fondazione.

4) La Fondazione amministra il proprio patrimonio secondo criteri prudenziali di rischio e di economicità, in modo da conservarne il valore.

5) Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizzerà: -a) i contributi del Coni une di Sciacca, in qualità di Socio fondatore; -b) i contributi della Provincia di Agrigento e di altri Soci istituzionali; -c) i contributi dei Soci partecipanti; -d) i contributi dello Stato, Unione Europea, della Regione Sicilia, di altri Enti Pubblici e di Privati; -e) i proventi derivanti dal SUO patrimonio; -f) i proventi di gestione.

ART. 8 – Organi

1) Sono organi della Fondazione: -a) il Presidente – b) il Consiglio di Amministrazione – c) il Collegio dei Revisori

2) Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme in materia e dal presente Statuto, per assicurare la corretta e nitida distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

3) 1 singoli componenti degli organi della Fondazione sono tenuti ad operare nell’esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all’organo di appartenenza: a) sia l’esistenza di situazioni di conflitto di interesse che li riguardino, con l’obbligo di astenersi in ogni caso dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto; b) sia l’esistenza di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità che li riguardino. L’inosservanza di tali obblighi di tempestiva comunicazione e di astensione implica la decadenza dalla carica del componente inadempiente, che sarà altresì tenuto al risarcimento del danno eventualmente arrecato alla Fondazione.

ART. 9- Consiglio di Amministrazione: nomina e requisiti

1) Il  Consiglio di Amministrazione è composto fino ad un massimo di 11 (undici) membri, ivi compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

2) 1 Componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati – ai fini della nomina – nell’esclusivo interesse della Fondazione; – fino a otto dal Sindaco del Comune di Sciacca; – fino a uno dal Presidente della Provincia di Agrigento; – fino a uno dall’Assessore Regionale al Turismo; – fino a uno da tutte le Associazioni che hanno partecipano da almeno tre anni alla manifestazione del carnevale;

3) I Componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti fra persone che possano obiettiva mente ed efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, per cui debbono essere in possesso di titoli culturali o professionali e/o comprovare competenze ed esperienze attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione e precisati dall’art. 3 dello Statuto o utili in base alle esigenze della Fondazione.

4) I Componenti del consiglio di Amministrazione in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora, per qualsiasi ragione, vengano a mancare unoo più Componenti, il Presidente attiva prontamente le procedure di nomina, dandone informazione a quei Soci che devono effettuare le necessarie designazioni. I Componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione di quelli deceduti, decaduti o dimessi, durano in carica fino alla scadenza del mandato di coloro che sono chiamati a sostituire.

5) 1 Componenti del Consiglio di Amministrazione non possono far parte del Collegio dei Revisori della Fondazione.

6)1 componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono il loro mandato a tiolo gratuito ed hanno diritto, unicamente, al rimborso delle spese debitamente documentate, afferenti il mandato ed autorizzate dal Presidente.

ART. 10 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione ha piena ed esclusiva competenza in ordine alla determinazione dei programmi, in cui debbono essere individuati – con riferimento ad un congruo periodo di tempo ed in rapporto alla utilizzazione del patrimonio – le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e le linee, le priorità e gli strumenti di intervento della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì piena ed esclusiva competenza in ordine alla verifica dei risultati. lii particolare, oltre alle competenze e funzioni riconosciutegli da norme e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione – provvede: 1) alla nomina del Presidente del Vice Presidente della Fondazione, gli stessi, rivestono altresì l’incarico di Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; 2) alla verifica per i propri Componenti della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed all’assunzione, entro trenta giorni dall’accertamento, dei conseguenti provvedimenti; 3) alla deliberazione di ammissione dei Soci Istituzionali e/o Partecipanti e di approvazione delle relative convenzioni; 4) alla deliberazione delle linee dì indirizzo e dei criteri generali in merito alle eventuali modifiche statutarie e allo scioglimento della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio e alla nomina dei liquidatore; 5) all’approvazione ed alla modificazione dei Regolamenti Interni 6) alla programmazione funzionale sia alla migliore utilizzazione delle risorse ed all’efficacia degli interventi, sia al rispetto del principio di economicità della gestione, sia all’osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati alla conservazione del valore del patrimonio. 7) deliberare le linee di indirizzo ed i criteri informatori per la predisposizione ed approvazione dei bilanci. 8) alla determinazione delle indennità spettanti ai Componenti gli Organi della Fondazione. 9) alla deliberazione dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. 10 ) Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i compiti di amministrazione e di gestione della Fondazione, nell’ambito ed in attuazione del programma delle priorità e degli obiettivi stabiliti dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione attende perciò a tutte le attività amministrative e gestionali della Fondazione 11) Il Consiglio di amministrazione ha inoltre compito di proposta e di impulso dell’attività della Fondazione. 12) Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e a titolo puramente esemplificativo, è compito del Consiglio di Amministrazione: – approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, entro rispettivamente il e il di ogni anno, salvo che, per motivate ragioni, l’approvazione del bilancio consuntivo debba posticiparsi al – provvedere alla deliberazione ed alla gestione dei contratti relativi agli acquisti ed alle vendite, sia mobiliari che immobiliari, caratterizzanti la gestione della Fondazione; – gestire il personale, curando il suo corretto inquadramento giuridico e determinandone il relativo trattamento economico; – provvedere alla deliberazione di accettazione di eventuali donazioni e lasciti; – provvedere alla deliberazione di costituzione di imprese strumentali e alla deliberazione di acquisto o vendita di partecipazioni; – approvare le modifiche statutarie sulla base delle linee di indirizzo prefissate; – deliberare l’eventuale assunzione di un direttore artistico; – costituire commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e gli eventuali compensi. – deliberare il Bando di concorso per le costruzioni carnevalesche

ART. 11 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione sì riunisce di regola ogni tre mesi, presso la sede della Fondazione, previa convocazione da parte del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci sostituendolo nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. Il del presente Statuto.

2) La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e/o raccomandata a mano, o (PEC) posta elettronica certificata, spedita a tuffi i componenti del Consiglio almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegrafo e/o telefax e/o raccomandata a mano, o (PEC) posta elettronica certificata, almeno 24 ore prima della data e dell’ora alle quali la riunione del Consiglio sia convocata.

3) Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, salvo quanto previsto al successivo 6° comma.

4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento da chi lo sostituisce nella presidenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 11 del presente statuto.

5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le decisioni riguardanti le modifiche statutarie per le quali il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno ì due terzi dei membri in carica. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6) Le votazioni su questioni riguardanti i componenti del Collegio dei Revisori sono fatte a scrutinio segreto. Le votazioni debbono inoltre farsi a scrutinio segreto per qualsiasi altra deliberazione in relazione alla quale la votazione a scrutinio segreto sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica non computandosi quelli che per conflitto di interesse debbano astenersi dalla votazione. Anche nella votazione a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

7)I verbali delle riunioni, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente della Fondazione o da colui che lo sostituisce nella presidenza a norma dell’art. 11 del presente Statuto e dal Segretario appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione all’inizio di ciascuna riunione.

ART. 12 – Il  Presidente della Fondazione

1) Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella sua prima seduta d’insediamento. Il Presidente della Fondazione assume le proprie funzioni non appena nominato.

2) Al Presidente della Fondazione, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione, spettano infatti al Presidente compiti essenzialmente d’ordine, di impulso e di coordinamento degli Organi da lui presieduti e di vigilanza sull’esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.

3)Il  Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi Autorità Giudicante ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici); in caso di sua assenza od impedimento, il potere di firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente;

4) Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo al potere di firma ed alla rappresentanza legale, in caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito: a) nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza od impedimento anche di quest’ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione non assente né impedito A tali tini, l’anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell’Organo di cui si tratti e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

5) Almeno tre mesi prima della scadenza dalla carica dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, Il Presidente della Fondazione o chi ne fa le veci, deve richiedere a ciascuno dei Soci, cui spetta il potere di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di provvedere in merito, secondo quanto previsto dall’art. 8 del presente Statuto.

ART. 13 – Collegio dei Revisori

1)Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo della Fondazione ed è composto di tre membri, nominati dal Sindaco.

2) I membri del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

3) Non possono essere eletti alla carica di revisore e, se eletti, decadono dall’ufficio, coloro che si trovano in una delle situazioni di ineleggibilità c/o di decadenza previste dall’art. 2399 del Codice civile. Non possono altresì far parte del Collegio dei Revisori coloro che sono legati alla Fondazione da rapporti di dipendenza o di collaborazione anche a tempo determinato.

4) Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile previsto dall’art. 2409 ter del Codice Civile.

5) Il Collegio dei Revisori opera con i poteri e secondo le modalità previste dagli artt. 2403 bis, 2404, 2405 e 2406 del Codice Civile.

6) I Revisori devono adempiere ai Loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

7)I Revisori restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8)1 Revisori possono essere revocati solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato.

9) Al Collegio dei Revisori spetta, quale compenso, un gettone di presenza, da quantificare annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14- Bilancio

1) L’esercizio finanziario della Fondazione inizia il i gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

2) Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del Bilancio consuntivo ed al suo deposito presso la sede della Fondazione.

3) Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, che nell’occasione delibera anche in merito alla destinazione del risultato economico realizzato. residuo al Fondo di Riserva Disponibile, salva diversa destinazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del 3° comma dell’art. 6 del presente Statuto. La contabilità deve essere tenuta a norma di legge. In particolare, la Fondazione: a) deve tenere i libri e le scritture contabili previste dagli articoli da 2421 a 2435 del Codice Civile e successive modificazioni, nonché quelli previsti dalla normativa fiscale di tempo in tempo vigente; b) deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali; c) deve provvedere entro il mese di settembre di ciascun anno ad adottare un “documento programmatico previsionale” dell’attività relativa all’esercizio successivo, da trasmettere, entro 15 giorni dall’adozione, al Socio Fondatore; d) deve provvedere entro il mese di aprile di ciascun anno ad adottare una “relazione della gestione svolta e degli obiettivi conseguiti”, da trasmettere, entro 15 giorni dall’adozione, al Socio Fondatore assieme al Bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente.

ART. 15 – Durata e Scioglimento della Fondazione

1) La Fondazione ha durata illimitata.

2) Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Fondazione può sciogliersi, con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione.

3) Addivenendosi allo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio avverrà sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri della delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 – Disposizioni transitorie

1) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, formato dai componenti in carica, anche se in regime di proroga ai sensi del previgente Statuto, al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto, assume transitoriamente i compiti e le funzioni del Consiglio di Amministrazione: detti compiti e funzioni saranno assunti per provvedere con urgenza agli adempimenti strumentali alla costituzione del Consiglio di Amministrazione e per attendere all’ordinaria amministrazione, nonché a stipulare specifiche convenzioni con i soci istituzionali e partecipanti ancorchè il relativo regolamento non sia stato ancora adottato.

ART. 17 – Disposizioni finali

1) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia.

Archivio Notizie Corriere di Sciacca