MULTE SALATE PER CHI SPORCA IL SUOLO PUBBLICO CON I “BISOGNINI” DEL CANE. ECCO LE NUOVE REGOLE

L’ordinanza è severa: multe da 50 a 500 euro ai proprietari dei cani che non si attengono alle disposizioni dell’ordinanza dello scorso 21 dicembre. Niente più passeggiate con i cani se non si è attrezzati per raccogliere le loro deiezioni. Non solo, ma i proprietari, quando sono a spasso col il fedele amico a quattro zampe, devono assicurare l’incolumità pubblica.

Questo il contenuto dell’ordinanza che impone i seguenti comportamenti:

art. 1) – A tutti i proprietari o conduttori di cani, nell’accompagnamento  degli stessi su area pubblica o ad uso pubblico, in particolare su marciapiedi, sedime stradale, giardini pubblici, aree verdi in generale:
lett. a)  – di avere con se strumenti idonei alla raccolta delle feci dei cani;
lett. b) – di rimuovere immediatamente le feci stesse;
lett. c) – di depositare le feci chiuse in sacchetti o involucri idonei atti ad evitarne lo spandimento, nei cassonetti stradali o, la dove mancano, nei cestelli porta rifiuti;

art. 2) – A tutti i proprietari o conduttori di  cani,  nell’accompagnamento  degli stessi nell’ambito delle spiagge, fatte salve le ordinanze della Capitaneria di Porto vertenti Ia disciplina della sicurezza della balneazione dei litorali per il periodo estivo:
lett. a) l’accesso nelle spiagge di cani, e consentito solo a cani di piccola e media taglia;
lett.  b)   assicurare  che il cane  abbia  un comportamento adeguato  aile specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto  a!contesto  in cui vive, salvaguardando,  in particolare, l’incolumita e Ia tranquillita dell’utenza balneare;
lett. d) la rimozione e l’eliminazione delle deiezioni, attraverso strumenti idonei alia raccolta delle feci, deve essere prontamente  effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali;

Art. 3) – A tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo, presenti nel territorio comunale di rispettare le seguenti prescrizioni comportamentali:
lett. a) – è vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per  bambini;
lett. b) –  di condurre  i cani utilizzando sempre  il guinzaglio ad una misura non superiore  a mt 1,50;
 
lett. c) – tenere sempre una museruola, rigida o morbida, da applicare a! cane in caso di rischio per l’incolumita di persone o animali o su richiesta delle Autorita competenti, comunque da utilizzare nei luoghi pubblici o ad uso pubblico durante manifestazioni, feste, e ovunque vi sia un congruo raggruppamento di persone e nei pubblici esercizi ove ne e consentito l’accesso;
lett. d) – di adottare idonee misure di custodia atte ad evitare che I’animale possa uscire sulla pubblica via;
lett. e) – di adottare idonee misure di custodia dei cani posti a guardia di abitazioni, giardini ecc. per prevenire eventuali aggressioni;
lett. f) –  di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo in qualunque momento della giornata;
lett. g) – affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente.

Art. 4) – E’ obbligo a chiunque, nel territorio comunale:
lett. a)  –  di non lasciar vagare l’animale, per qualsiasi motivo, libero od incustodito;
lett. b) –  di iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina entro centottanta giorni dalla     nascita degli animali e di sottoporre all’identificazione mediante applicazione di microchip presso i !ocali   dell’Ambulatorio Veterinario Comunale nel rispetto dell’ordinanza sindacale nr. 59 del17.04.2009;
lett. c) –    i cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti nella
Regione Siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dalloro ingresso nel territorio regionale.

Archivio Notizie Corriere di Sciacca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *