RESPINTA DAL TAR RICHIESTA DI RISARCIMENTO AL COMUNE DI OLTRE 2 MLN DI EURO

Aveva chiesto il risarcimento la società riberese Bios.De.Fra che doveva realizzare strutture a carattere sanitario in località “Piana”

La società Bios.De.Fra. con sede in Ribera, in persona del legale rappresentante signor Carmelo Tavormina, aveva presentato al Comune di Ribera un progetto per la realizzazione di strutture a carattere sanitario in località “Piana” nel territorio del comune di Ribera assumendone la conformità alle previsioni urbanistiche vigenti.

Il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ribera, viceversa, comunicava alla società richiedente l’esito negativo dell’istruttoria compiuta attesa la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione inerenti l’area interessata,da considerare pertanto quale zona priva di destinazione urbanistica (cd zona bianca).

Conseguentemente veniva rigettata dal Comune di Ribera la richiesta di autorizzazione alla lottizzazione avanzata dalla società BIOS.DE.FRA. Avverso il provvedimento di rigetto insorgeva la società proponendo un ricorso davanti al Tar Sicilia, avanzando contestualmente una richiesta risarcitoria per la mancata realizzazione del progetto nonchè in considerazione del mancato guadagno in misura pari a duemilioni e cinquecentomila euro, oltre rivalutazione secondo indici Istat ed interessi compensativi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ribera, in persona del Sindaco Carmelo Pace, rappresentato e difeso dall’Avv. Girolamo Rubino, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa la sua infondatezza nel merito. Il Tar Sicilia Palermo, Sezione Seconda, Presidente il Dr. Filippo Giamportone, Relatore il Consigliere Roberto Valenti, condividendo pienamente le tesi difensive formulate dall’avv. Rubino in ordine alla legittimità dell’attività posta in essere dall’Amministrazione Comunale di Ribera, ha respinto nel merito il ricorso ritenendolo infondato ,rigettando contestualmente la richiesta risarcitoria avanzata dalla società ricorrente.

Pertanto il Comune di Ribera nulla dovrà corrispondere alla società Bios.de.fra a fronte del rigetto dalla richiesta di autorizzazione alla lottizzazione da quest’ultima avanzata.

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