LA CASSAZIONE DA’ TORTO AL QUESTORE DI AGRIGENTO. ANNULLATO IL DIVIETO DI ACCESSO A CAMMARATESE AL CAMPO SPORTIVO

D.M. di 33 anni di cammarata il 18 marzo del 2011 veniva notato all’interno della stadio comunale “Salaci” di Cammarata in occasione dell’incontro di calcio Kamarat contro Valderice e veniva ripreso da una emittente televisiva mentre era intento a colpire con una cintura il portiere della squadra del Valderice.

In conseguenza di ciò il Questore di Agrigento adottava nei confronti del giovane cammaratese il cd. DASPO, ovvero il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche della squadra di calcio “kamarat” di Cammarata con prescrizione a comparire presso la compagnia carabinieri di Cammarata al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo delle partite calcistiche del “kamarat” di cammarata per un triennio.

Il provvedimento del questore di agrigento veniva ritualmente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Agrigento ma il giovane cammaratese proponeva un ricorso innanzi la Corte di Cassazione, con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, per violazione di legge.

Già la Procura Generale presso la Corte di Cassazione nella propria requisitoria scritta concludeva chiedendo l’annullamento senza rinvio della misura sanzionatoria, ritenendo fondata la violazione dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, lamentata dal difensore del ricorrente avv. Girolamo Rubino secondo cui vi sarebbe stata l’assenza dell’avviso di presentare memorie o deduzioni avverso il decreto del questore.

La Corte di Cassazione, Sezione Terza, ritenendo fondati i motivi di ricorso formulati dall’avv. Rubino, ed in conformità alle richieste della Procura Generale ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. Pertanto il giovane cammaratese, per effetto dela pronunzia della Cassazione , non avra più l’obbligo di presentarsi presso la compagnia carabinieri di Cammarata durante le partite del Kamarat

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