AMMINISTRATIVE: ECCO LA NUOVA LEGGE ELETTORALE IN VIGORE DA OGGI
Il 6 e 7 maggio si vota col nuovo sistema elettorale
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana di oggi è stata pubblicata, a firma dell’assessore per le Autonomi locali e la Funzione pubblica, Caterina Chinnici, la circolare esplicativa della legge 6/2011, in materia di elezioni comunali. Alle prossime consultazioni amministrative, già fissate per il 6 e 7 maggio (ballottaggio il 20 e 21), infatti, si voterà’, per la prima volta, con il nuovo sistema elettorale.
La circolare era attesa da molti enti locali, visto che saranno 149 le amministrazioni comunali coinvolte nella consultazione. La nuova legge modifica in parte il sistema precedente, introducendo la sostanziale novità che il voto espresso dall’elettore per la lista dei candidati al consiglio comunale non si estende al candidato sindaco cui la stessa è collegata e viceversa (cosiddetto effetto trascinamento).
Questo comporterà’ che l’elettore deve manifestare espressamente il proprio voto, sia per il candidato consigliere, sia per il candidato a sindaco. Resta inalterata il cosiddetto “voto disgiunto”, ovvero la possibilità di esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata. La nuova legge prevede, inoltre, l’obbligo della rappresentanza minima di genere, sia nella composizione delle liste (almeno un quarto dei candidati deve essere di sesso diverso), sia in quella delle giunte (almeno un assessore appartenente a un genere diverso).
In tema di composizione delle giunte, previsto l’obbligo di almeno 4 componenti nei comuni superiori a 10mila abitanti. Inoltre viene sancita l’incompatibilità a far parte della giunta per i congiunti più stretti di sindaco (o presidente della Provincia), assessori e consiglieri. Rispetto al passato, è ammessa la possibilità per i consiglieri di essere nominati assessori (fino al massimo del 50 per cento dei componenti la giunta). Cambia anche la percentuale per l’approvazione della mozione di sfiducia del sindaco o del presidente: dal 65 per cento si passa ai 2/3 dei componenti. Viene introdotto, inoltre, l’istituto della revoca del presidente del consiglio, le cui modalità’ di presentazione e approvazione (almeno i 2/3 dei componenti) sono rimesse ai singoli statuti comunali o provinciali.
La legge chiarisce, inoltre, che i voti raccolti dalle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 5 per cento non sono computabili per l’attribuzione del premio di maggioranza. In tema di circoscrizioni di decentramento, l’elezione del presidente è diretta. Viene introdotta, infine, la fascia dei comuni tra 10 e 15mila abitanti, prevedendo una sorta di sistema misto. Così come nei comuni con popolazione inferiore, non è previsto il turno di ballottaggio.
L’elezione dei consiglieri, invece, avviene con il metodo proporzionale D’Hondt (come nei comuni più grandi) e così anche l’attribuzione del premio di maggioranza del 60 per cento, la possibilità del collegamento del sindaco a più liste e la soglia di sbarramento del 5% per l’assegnazione dei seggi.