VICENDA TAMOIL VIA VERONA: IL COMUNE RISCHIA RISARCIMENTO DI 2 MILIONI DI EURO
La ditta Micalizzi ha già notificato un risarcimento danni di 600 mila euro; quello della Tamoil potrebbe essere di 1,5 milioni
Il Comune, con la vicenda relativa al rilascio della concessione alla Tamoil Petrolio Spa per la realizzazione dell’impianto di carburanti in via Verona, rischia concretamente un risarcimento ultra milionario. All’incirca 2 milioni di euro. Di questi, già una notifica, da parte della ditta Micalizzi, proprietaria del terreno su cui deve sorgere l’impianto della Tamoil, è stata eseguita per 600 mila euro. A seguire, ci sarà quello della Tamoil, la compagnia petrolifera.
La vicenda risale al febbraio del 2005, quando la Tamoil richiede chiede al comune di Sciacca il trasferimento coatto dell’impianto di distribuzione ubicato in piazza belvedere.
Il 20 luglio 2005, con l’ordinanza n. 108, si era disposto alla Tamoil lo sgombero dell’area occupata e la relativa bonifica. Nel luglio del 2006, la Tamoil ottiene la conformità urbanistica dal Comune e la relativa proposta di rilascio della concessione. Poi, inizia il periodo nel quale la società petrolifera non riceve più risposte dal Comune. A fine anno, esattamente il primo dicembre del 2006, riceve, invece, un diniego. Poi, bisogna attendere il 2010, quando con delibera del Consiglio comunale, la numero 63, il civico consesso stabilisce altre zone dove ubicare gli impianti di distribuzione di carburante.
Nel frattempo, la Tamoil e la ditta Micalizzi presentano ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che viene accolto. Il Cga emette la sentenza intimando il Comune a provvedere al rilascio della concessione. Nonostante ciò il Comune non dà seguito, e il Cga è costretto ad emettere, lo scorso 25 marzo, una successiva sentenza di ottemperanza, dando torto su tutti i fronti al Comune.
Nella motivazione (che sul periodico Corriere di Sciacca in edicola pubblichiamo ampiamente), si legge che “ gli atti dirigenziali sono da ritenersi nulli per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla decisione n. 786/2010” . E poi ancora: “va osservato che l’illegittimità che affligge gli atti dirigenziali si rivela di particolare intensità , sia per la non pertinenza delle motivazioni addotte (è il caso del parere reso dal dirigente del settore urbanistica) sia per l’evidente carenza della relativa istruttoria, formatasi su presupposti erronei (con riguardo all’atto del dirigente del settore ecologia). L’invalidità in questione oltrepassa la soglia della mera illegittimità per debordare nel campo dell’elusione del giudicato” .
Nel numero in edicola del nostro periodico cartaceo troverete ogni dettaglio con la storia cronologica.