Espropriazione terreni per realizzazione alloggi popolari: il Tar esclude il Comune di Sciacca da un risarcimento milionario che avrebbe causato un dissesto finanziario

La lunga vicenda risale al 1972. Furono espropriati terreni ad una coppia di saccensi per la realizzazione di case in seguito al terremoto del Belìce. Una lunghissima lite giudiziaria nel quale il Comune di Sciacca fu chiamato a risarcire per occupazione espropriativa sine titulo

SCIACCA- Elencare tutte le vicissitudine vissute da una famiglia saccense a causa di un esproprio dei loro terreni per la realizzazione di alloggi popolari post terremoto del Belìce sarebbe davvero un’attività lunga, fatti di decreti prefettizi, regionali, che poi si sono rivelati privi di supporto di legittimità e di competenza. In tutta questa vicenda, oltre alla Prefettura di Agrigento, lo Iacp di Agrigento, la Regione, fu imputato di responsabilità, dai ricorrenti, anche il Comune di Sciacca. L’aspetto veramente sostanziale di questa vicenda è che essa si farcisce di un ingente risarcimento del danno nel quale il Comune di Sciacca è stato chiamato al giudizio dei giudici amministrativi. Una cifra che avrebbe, certamente, creato serie difficoltà finanziarie al nostro Comune, portandolo sul baratro del dissesto finanziario. Contro la citazione in giudizio con finalità risarcitorie, il Comune di Sciacca si costituiva depositando documentazione. A seguire la difesa del Comune di Sciacca è stato l’ufficio legale rappresentato dall’avvocato Nicola Bellia. I ricorrenti sono stati assistiti dall’avvocato Giorgio Marino. La sentenza è del Tar di Palermo, pubblicata a fine gennaio scorso, estensore Calogero Commandatore e presidente Aurora Lento. Nella filiera degli enti chiamati a risarcire l’ingente danno a causa di una espropriazione illegittima e senza titolo, sono stati chiamati la Prefettura di Agrigento, lo Iacp di Agrigento, la Regione siciliana e il Comune di Sciacca. Nella motivazione della sentenza si ripercorre tutta la lunga vicissitudine di carte, decreti, norme applicate in maniera non appropriata e non aderente al caso in questione che è frutto della realizzazione di alloggi post terremoto del Belìce. La sostanza che interessa i lettori è che la decisione del Tar, supportata dalla documentazione e memoria del legale del Comune, Nicola Bellia, ha di fatto escluso il Comune di Sciacca da ogni responsabilità e quindi non imputabile di danno recato ai proprietari dei terreni espropriati sine titulo. Sarebbe stata, per il Comune, una botta letale che avrebbe, per l’ingente cifra, creato certamente un dissesto finanziario. Oltre alla acquisizione della proprietà terriere altrui sine titulo in carenza di potere, i proprietari accusavano gli enti anche di usurpazione medio tempore. Il Tar ha riconosciuto il ricorso fondato. Il Tar ha riconosciuto che “dal suindicato ordito normativo – ancora in vigore anche con riferimento ai profili della persistenza del competenza a concludere il procedimento espropriativo in
esame – emerge l’individuazione dell’Assessorato regionale intimato, quale autorità competente alla procedura espropriativa in esame e unico legittimato passivo del presente giudizio che avrebbe dovuto concludere il procedimento ablatorio con l’emanazione del decreto di esproprio, invero, mai adottato e dovendosi pertanto dichiarare il difetto di legittimazione del Comune nonché del Ministero intimati. La
mancata adozione di tale provvedimento – in assenza del quale non ha avuto luogo il trasferimento della titolarità del bene – configura un illecito permanente della pubblica amministrazione, stante nella illegittima privazione della disponibilità del bene immobile e nella sua irreversibile trasformazione.
In siffatte evenienze, sussiste tanto l’obbligo dell’amministrazione di risarcire il danno subito dal proprietario dell’immobile, rapportato al tempo in cui si è protratta l’indebita occupazione”. Il Tar conclude la sentenza con “l’estromissione dal giudizio del Comune di Sciacca, del Ministero dell’Interno e
dell’I.A.C.P., lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Assessorato regionale intimato nei sensi indicati in motivazione”. Il Comune di Sciacca è salvo.