Inadempienze contrattuali: Consulta Aica invoca risoluzione convenzione con Sicilacque Spa

La convenzione del 2004 non sarebbe rispettata ed è considerata una delle consistenti cause della mancanza di acqua che attanaglia maggiormente le comunità di Agrigento

La consulta utenti dell’Azienda Idrica Comuni Agrigentini invita i soci, il cda e il direttore generale della società che gestisce il servizio idrico, per valutare i presupposti di scioglimento dei rapporti con Siciliacque S.p.A., il concessionario del cosiddetto “Sovrambito”, l’ente dal quale viene acquistata l’acqua che finisce nella case degli agrigentini.

La convenzione, risalente al 2004, per la consulta non sarebbe rispettata ed è considerata una delle consistenti cause della mancanza di acqua che attanaglia maggiormente le comunità di Agrigento e Caltanissetta, con le conseguenti responsabilità in capo alle funzioni istituzionali che non hanno ottemperato ai loro compiti. “La diminuzione delle piogge – dice la Consulta – non può essere l’alibi dietro al quale possono essere nascoste le responsabilità politiche di questa grave situazione, a più livelli”. Si elencano poi le

inadempienze del livello regionale e del gestore di Sovrambito Siciliacque S.p.A. rispetto agli

adempimenti di legge e a quanto stabilito dalla convenzione stipulata con la Regione nel 2004.

– dal 1° al 6° anno, interventi fissati prioritari in € 264.309.080,00, realizzati € 136.186.000,00 = –

128.123.080 (- 49%);

– dal 1° al 10° anno, interventi complessivi fissati € 301.729.481,00, realizzati € 138.713.980,00 =

163.015.501,00 (-54%);

– dal 1° al 18° anno (dall’ultimo bilancio depositato), interventi complessivi fissati in €

365.803.269,00, realizzati € 232.914.248,00 (al 31/12/2022) = – 132.889.021,00 (-36%);

– dal 19° al 30° anno (dal 1/1/2023-al 31/12/2034) sono stati fissati interventi per € 116.950.842, che sommati ai non realizzati pari ad € 132.889.021 (del periodo 2004-2022), si determinano in € 49.839.863,00 le opere da realizzare entro il 2034, per le quali è necessario acquisire con certezza il piano programma finanziario.

Per la Consulta, le inadempienze contrattuali sono evidenti e costituiscono le fattispecie per cui ai sensi
degli art. 29 e 30 della Convenzione si poteva già procedere alla risoluzione e revoca della
convenzione “…per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico.”
Allegano poi la pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n.231/2020, decisione del 22/10/2020, nella quale si afferma il principio dell’unicità d’Ambito e la sostanziale illegittimità di ogni altra fattispecie di governo del SII sia esso costituito da sub-ambiti o sovrambiti, e si ribadisce tale principio dell’unicità dell’Ambito previsto dagli art. 147 e 149 bis del
dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale).