Amministrativisti siciliani oggi a convegno a Palermo

E’ in programma stamattina, a partire dalle ore 9:30, presso l’Assemblea regionale Siciliana, il convegno di studi dal titolo “RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA (ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 21 FEBBRAIO – 7 APRILE 2023, N. 63).

Il convegno, organizzato dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea regionale Siciliana, che avrà inizio dopo i saluti del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, del Presidente del Consiglio Giustizia Amministrativa Ermanno De Francisco, dell’ Avv. Dario Greco, Presidente Ordine Avvocati Palermo , del Magnifico Rettore Università Palermo Massimo Midiri e dell’ Avvocato Distrettuale Stato Palermo Giusi Tutino, sarà introdotto e coordinato dall’Avv. Girolamo Rubino, Delegato S.I.A.A. Sicilia e vedrà la partecipazione di illustri relatori quali il Consigliere di Stato Pres. Gabriele Carlotti, Presidente aggiunto del CGARS che si occuperà della relazione generale, cui seguiranno gli interventi dell’Avv. Giovanni Bologna, Dirigente Generale Ufficio legislativo-legale Regione Siciliana, dell’ Avv. Vincenzo Martines, Componente CGARS, del Prof. Avv.Marco Mazzamuto, Ordinario dell’ Università Palermo, mentre le conclusioni saranno a cura del prof. Avv. Filippo Lubrano, Presidente Società Italiana Avvocati Amministrativisti.

Il convegno, la cui partecipazione darà diritto al riconoscimento dei crediti formativi professionali innanzi al Consiglio Nazionale Forense, affronterà l’importante tema delle modifiche apportate all’istituto del Ricorso Straordinario Al Presidente della Regione Siciliana per effetto dell’epocale sentenza della Corte costituzionale 21 febbraio – 7 aprile 2023, n. 63.

A mezzo della predetta sentenza, infatti, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale (art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 373/2003 – Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana) che consentiva al Presidente della Regione di discostarsi dal parere reso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, ritenendo quindi che la vincolatività del parere dell’organo giudiziale deve trovare applicazione anche nel territorio siciliano, al pari di quanto già previsto in sede nazionale per l’omologo istituto del Ricorso straordinario al Presidente della repubblica .

Secondo la Consulta l’applicazione del suddetto art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 373/2003 determinava in concreto una evidente violazione del principio di uguaglianza che deve essere garantito tra tutti i cittadini italiani: in questo caso, infatti, solo in Sicilia, un organo politico (Presidente della Regione) avrebbe potuto decidere un ricorso in maniera difforme al parere reso dall’organo giudiziale (in Sicilia, il CGA, in tutta Italia, il Consiglio di Stato).

Pertanto la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 373/2003 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana) per contrasto con gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione, ripercorrendo le tappe giurisprudenziali e normative che hanno delineato una pacifica “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (esperibile da tutti i cittadini italiani, tranne che in Sicilia) e la natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, e ritenendo incostituzionale il contestuale mantenimento della possibilità per il Presidente della Regione – e non per il Presidente della Repubblica – di discostarsi dal parere dell’organo consultivo ( CGA). E ciò in quanto “non sussistono, infatti, differenze tra i due istituti idonei a giustificare tale disparità di trattamento. Né tale disparità appare in alcun modo riconducibile ai profili di autonomia speciale di cui gode la Regione siciliana”.

Per effetto della suddetta sentenza è venuta meno in generale ed erga omnes la possibilità per il Presidente della Regione di discostarsi dal parere del CGA, con conseguente modifica della disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Le motivazioni a sostegno della suddetta pronuncia della Consulta ed le rilevanti refluenze dalla stessa prodotte in ordine all’istituto ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana saranno compiutamente affrontate dagli autorevoli interventi che si susseguiranno nel corso del Convegno .