Prg Comune di Sciacca, nuovo annullamento del tar: illegittimo parere del Cru

SCIACCA- I proprietari di lotti di terreno situato in zona D1.5 (prospiciente il porto) nonchè in contrada Ferraro, a seguito del decreto regionale di approvazione del nuovo PRG del Comune di Sciacca che modificando quanto previsto in sede di adozione, in relazione alla zona D1.5 ha drasticamente ridotto le attività suscettibili di essere realizzate nella zona, mentre con riguardo alla contrada Ferraro ha azzerato la vocazione edificatoria dei terreni riclassificati da zona C.1. a verde agricolo E1, proponevano ricorso al TAR Palermo, con il patrocinio dell’avvocato Calogero Marino e di Luana Saladino ( avvocata dello studio Bivona).

In particolare gli avvocati Marino e Saladino, hanno rilevato, tra le altre cose, come il decreto di approvazione del PRG fosse illegittimo in quanto basato sul parere reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica (C.R.U.) sul piano adottato, parere anche’esso illegittimo in quanto reso oltre il termine di scadenza del mandato quadriennale della maggioranza dei componenti del CRU, organo che dunque non era in grado di deliberare validamente .

Il Tar Palermo, condividendo le tesi difensive degli avvocati  Marino e Saladino, ha accolto i ricorsi dei proprietari che hanno agito in giudizio, osservando che la delibera del CRU n. 197 del 29 luglio 2020 (e, a maggior ragione, la delibera n. 205 del 7 ottobre 2020) è stata, infatti, adottata ben oltre la scadenza del mandato quadriennale dei componenti del C.R.U. soggetti a nomina (che costituiscono la parte maggioritaria dell’organo), con conseguente invalidità della relativa votazione che ha così rilevantemente inciso sulla disciplina urbanistica della zona D.1.5, e della zona C1 su cui ricadono i terreni dei ricorrenti.

Invalidità che si riflette, poi, su tutti gli atti ad essa successivi, che sulla base di tale delibera hanno determinato l’amministrazione regionale ad approvare il P.R.G. nella versione contestata dai ricorrenti.
Pertanto il TAR Palermo ha annullato il decreto di approvazione del PRG, limitatamente alle posizione e ai terreni dei ricorrenti, ripristinando per i proprietari che hanno agito in giudizio quanto alla zona D1.5 tutte le facoltà di utilizzo originariamente previste in sede di adozione del Piano e quanto alla contrada Ferraro riqualificando il terreno da E1 a C1