Rinnovo porto fucile per caccia negato dalla Questura d Agrigento, il Cga accoglie ricorso del cacciatore

La Questura di Agrigento, dietro segnalazione (risalente a diversi anni prima) per uso personale minimo (non costituente reato) di sostanza stupefacente aveva negato il rinnovo del porto di fucile per uso caccia ad un cacciatore.

Il tar Tar Palermo ed, in secondo grado, il CGA della Sicilia, accogliendo il ricorso di un giovane assistito dagli avvocati Vincenzo Cucchiara e Paolo Mirabella del Foro di Sciacca, hanno ribaltato il diniego della Questura.  I giudici amministrativi hanno dunque confermato un consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui, pur mantenendosi nella materia specifica, un ampio margine discrezionale da parte delle autorità di pubblica sicurezza, tuttavia, l’eventuale provvedimento di diniego deve essere ampiamente motivato e deve spiegare le ragioni per le quali un vecchio episodio di uso minimo di sostanze stupefacenti possa dar luogo al diniego del rinnovo del porto di fucile.

Cosa che non si rinvenne nel caso in esame. Nell’accogliere così le argomentazioni difensive dei legali del giovane cacciatore, sia il Tar Palermo che il CGA hanno condannato le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente.