Aica, accordi sindacali e scarsa conoscenza delle regole e violazioni costituzionali
PROVINCIA DI AGRIGENTO. Su Facebook impazza in questi giorni un dibattito, che è serio nei contenuti, ma che denota da parte di alcuni una profonda ignoranza (sostantivo femminile da ignorare, ossia non conoscere) delle regole che sovrintendono il rapporto di lavoro, sia quello pubblico che quello privato.
La questione è l’accordo siglato con grande soddisfazione delle parti tra l’AICA e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, in forza del quale i lavoratori che erano in forza alla Gestione Commissariale transiterebbero alle stesse condizioni precedentemente applicate nella nuova Società senza soluzione di continuità.
Vediamo di fare un minimo di chiarezza sotto il profilo della legittimità di questo accordo.
La Girgenti Acque e la controllata Hydortecne, società private che gestivano il servizio idrico integrato, negli anni hanno assunto direttamente, proprio perché società private, chi volevano e come volevano. Molto discutibile resta il fatto che il numero dei dipendenti sia macroscopicamente cresciuto da 203 a 330, condizione che ha certamente influito sull’incremento delle tariffe per gli utenti e sulla attuale condizione fallimentare delle due società. Non sappiamo il perché questa dilatazione del numero degli occupati, non conosciamo le analisi economiche e di bilancio che avrebbero dovuto giustificare questa crescita, sappiamo soltanto che c’è una indagine in corso che riguarda anche le assunzioni che farà il suo corso.
Qui dobbiamo invece rilevare la prima inesattezza del dibattito.
Qualcuno ha sostenuto, a giustificare la circostanza che ci si trova in presenza di un transito per accordo sindacale da società private ad un soggetto pubblico (in violazione delle previsioni costituzionali sull’obbligo delle procedure selettive ad evidenza pubblica) che le due società private avrebbero avuto anch’esse un obbligo, ossia sarebbero dovute passare, per le assunzioni, dall’Ufficio del lavoro. Da molti anni non è più così, a meno che il sostenitore di tale sistema non intendesse riferirsi ai centri per l’impiego, che offrono servizi finalizzati all’orientamento lavorativo, cercando di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Questo scopo può essere perseguito attraverso lo svolgimento di una attività di preselezione in favore delle imprese, promuovendo politiche attive come ad esempio formazione e orientamento professionale. Ma le imprese private non sono obbligate a rivolgersi ai centri per l’impiego e possono fare da sole. Quindi nessun obbligo per le imprese private ed il paragone che vorrebbe giustificare il transito nel pubblico non tiene proprio.
Invece il problema è proprio quello del passaggio di tutti i dipendenti dalle società private al soggetto pubblico alle stesse condizioni precedentemente applicate, senza soluzione di continuità. Questo è il problema dei problemi.
Nella Pubblica amministrazione, in qualunque forma essa decida di strutturarsi, e nella specie siamo in presenza di una società consortile tra Comuni e perciò di un organismo di diritto pubblico, una assunzione diretta, sia pure mediata da un accordo sindacale, viola il principio del pubblico concorso, ossia quello della legalità dell’azione amministrativa e quello di buona amministrazione, considerato che in questo modo si realizza una forma di assunzione riservata ad alcune categorie di soggetti senza alcuna predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale. Il divieto di assunzione senza concorso pubblico, essendo un divieto di natura costituzionale, comporta conseguentemente la nullità del rapporto di lavoro instaurato senza l’osservanza delle procedure prescritte dalle norme.
E’ prevista quindi un’espressa sanzione di nullità per l’irregolarità nella costituzione di rapporti di lavoro di personale degli enti locali e dei loro consorzi, in qualsiasi forma costituiti. Infatti la nullità per le assunzioni contrastanti con le norme di rango costituzionale, è una invalidità assoluta, che non può produrre effetti giuridici; gli esperti dicono infatti che è imprescrittibile, insanabile e rilevabile in qualunque momento. Non è quindi un vizio di violazione di legge che porta alla annullabilità degli atti illegittimi ma una nullità assoluta.
Ma oltre a questo c’è anche una responsabilità per il soggetto pubblico che procede ad assunzioni senza concorso. E’ recente in Sicilia il caso della SEUS in cui la Corte dei Conti ha condannato il direttore, i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza della SEUS, la società che gestisce il 118 in Sicilia, al risarcimento del danno erariale per oltre 350 mila euro; in questo caso si trattava di promozioni ma nella sostanza è la medesima cosa, dato che si è consentito l’accesso ad impieghi, in quel caso di livello superiore, senza concorso. Per la Procura siciliana della Corte dei Conti le promozioni effettuate in questo modo, ed anche in violazione del divieto legale di assunzione previsto dalla normativa regionale per il contenimento della spesa pubblica, hanno determinato una responsabilità risarcitoria in capo a chi ha gestito la vicenda.
Ma al di là delle dichiarazioni autoreferenziali del tipo “l’erogazione di un servizio pubblico che possa in futuro rappresentare anche un esempio per altre realtà del territorio italiano” e delle altre contentezze qualcuno si è posto questo problema? E se lo ha affrontato come lo ha risolto?
Ecco sono queste le domande alle quali vorremmo che l’AICA rispondesse, direttamente, senza alcun dibattito su Facebook. Del resto sembra che le grandi professionalità per rispondere in AICA ci siano.
Noi siamo qui e aspettiamo ed abbiamo comunque deciso di seguire passo passo questa vicenda.
Filippo Cardinale