Gara per lavori manutenzione straordinaria strade comunali: tutto da rifare. Annullata per autotutela l’affidamento

SCIACCA. Tutto da rifare. Il Dirigente del 4° Settore Lavori Pubblici con determinazione n. 49 del 26 marzo, ha annullato in autotutela l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali urbane ed extraurbane.
Con verbale di gara n.1 del 5gennaio 2021, la Commissione di gara costituitasi presso l’ufficio Urega di Agrigento ha formulato proposta di aggiudicato, in via provvisoria, alla impresa CA.TI.FRA S.r.l. con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che ha offerto un ribasso del 18,479% l’appalto per l’esecuzione dei lavori ” manutenzione straordinaria delle strade Comunali urbane ed extraurbane”.

L’annullamento per autotutela dà seguito alla sentenza n. 16 dell’ 11 febbraio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.4, commi 1e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n.13, con la quale l’Urega, giusto bando di gara, ha
provveduto a calcolare la soglia di anomalia per l’individuazione dell’aggiudicatario.
L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità–Dipartimento Regionale Tecnico, Areee Servizi Tecnici centrali-con la direttiva a firma del Dirigente Generale Dott. Salvatore Lizzio ha notificato a tutti gli uffici interessati e alle stazioni appaltanti le “Modalità attuative per regolare le refluenze della Sentenza 16/2021 dellaCorte Costituzionale sulle attività di gara espletate dagli Urega. 

Con la suddetta direttiva il medesimo ufficio regionale, alpunto E) della direttiva, ha specificato che “Nelle procedure di gara in cui sia già intervenuta la proposta di aggiudicazione si dovrà rappresentare al Responsabile Unico del Procedimento competente la necessità di revocare la proposta di aggiudicazione, individuare l’operatore economico aggiudicatario applicando l’art.97 deld.lgs.n.50/2016es.m.i., formulare una nuova proposta di aggiudicazione.