Zona rossa rossa, cosa si può e non si può fare
SCIACCA. Una sintesi di ciò che è consentito e vietato fare durante il periodo della zona rossa. Il sindaco ha voluto fare una sintesi per meglio dare visione ai cittadini e togliere i dubbi.
– Vietato circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato
Si può uscire per comprovate esigenze di lavoro, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile, per usufruire di servizi o attività non sospese, per ragioni di salute, per l’acquisto di beni di prima necessità. Sono vietati gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati.
– Sono sospese tutte le attività scolastiche e didattiche, di ogni ordine e grado.
– Le attività commerciali al dettaglio possono rimanere aperte solo per i generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 DPCM 2 marzo 2021.
La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi “di vicinato” (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, purché sia consentito l’accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Nei giorni festivi, aperti edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie; è consentita la vendita a domicilio dei prodotti alimentari e combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
– Per i negozi al dettaglio soggetti a chiusura, il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio a seguito di ordine on line e/o telefonico. Le attività di commercio al dettaglio non indicate nell’allegato 23 del Dpcm possono accettare ordini telefonici o da internet e consegnare i propri prodotti a domicilio, con partenza della merce e scontrino allegato dal punto vendita, anche se chiuso al pubblico. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
– I laboratori artigianali possono rimanere aperti
– E’ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5:00 alle 22:00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
dalle 5:00 alle 18:00, senza restrizioni;
dalle 18:00 alle 22:00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
– Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
– Sono consentite le tumulazioni e le sepolture rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
– È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5:00 alle 22:00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.