Innalzamento dei contagi, ordinanza del sindaco Ruvolo: chiusa villa Matinella, mercato settimanale e altre restrizioni
RIBERA. “Considerato che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’impennata dei contagi da Covid-19 nel territorio del Comune di Ribera accertati negli ultimi giorni integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica”, il sindaco Matteo Ruvolo ordina:
Tutte le persone che fanno ingresso nel territorio comunale di Ribera provenienti da altre regioni italiane o da paesi esteri autorizzati oltre all’obbligo di registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it, nella sezione appositamente dedicata, hanno l’obbligo, qualora non abbiano potuto sottoporsi al tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia, di comunicare all’arrivo al Comune di Ribera ed al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Ribera, i nominativi, la data di arrivo, il luogo di provenienza ai seguenti indirizzi di posta elettronica [email protected] e dp.riberaaspag.it o in alternativa a consegnare i dati direttamente al Comando di Polizia locale, di evitare contatti con soggetti terzi e di recarsi non appena possibile presso un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del sistema sanitario regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. Nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura anzi indicata, puo recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi ai tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di dare comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente. I soggetti che non seguono nessuna delle precedenti procedure, ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.
Sono sospese le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, negli Istituti comprensivi (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ad esclusione degli asili nido e delle scuole materne private ai quali si raccomanda, comunque, di porre in essere un intervento di sanificazione) di seguito indicati nei giorni 11 e 12 marzo 2011 al fine di consentire un intervento di sanificazione:
• Istituto Comprensivo “F. Crispi”;
• Istituto Comprensivo “Don Bosco”;
• Istituto Comprensivo “V. Navarro”.
Al Dirigente Responsabile del 21 Settore del Comune di Ribera di disporre un intervento di sanificazione urgente negli anzidetti plessi scolastici nella giornata dell’il marzo 2021.
Ai dirigenti scolastici di disporre la riapertura all’utenza dei suddetti plessi scolastici solo dopo le necessarie pulizie straordinarie e aerazione dei locali.
La chiusura della Villa ‘Matinella” ritenuta area in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento di persone.
La sospensione del mercato settimanale che si svolge il giovedì nell’area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento fino a nuova disposizione.
E’ inibito nella villa comunale l’utilizzo di locali da parte dell’utenza al fine di evitare assembramento di persone. L’accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e all’uso obbligatorio della mascherina. E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno della villa comunale per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
– è obbligatorio l’uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
– è obbligatorio avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l’igiene delle mani. L’adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l’utilizzo delle attrezzature gioco;
– è consentito l’utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell’accompagnamento, sarà consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per minore;
– deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
– si ricorda che l’accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);
– a cura del personale comunale si dovrà provvedere all’installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle “aree gioco per bambini”.
L’accesso nella struttura cimiteriale è consentito nel rispetto rigoroso delle misure anticontagio previste dalla vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 volte a minimizzare i rischi di contagio; pertanto, l’accesso e la circolazione all’interno è consentita solo alle persone munite di mascherina correttamente indossata. I custodi cimiteriali avranno cura di evitare ogni forma di assembramento di persone contingentando, se del caso, l’ingresso e vigileranno sul rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro richiedendo, se del caso, l’ausilio delle forze dell’ordine nel caso di inosservanza.
La fruizione dell’ impianto sportivo polivalente “Spataro” è consentita alle seguenti condizioni: – è disposta l’apertura dell’impianto da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
– l’ingresso all’impianto è consentito per fasce orarie predefinite della durata di un’ora, tenuto conto dell’orario di apertura e chiusura;
– è consentita attività motoria individuale con distanziamento di almeno due metri;
– sono assolutamente vietati sport di squadra;
I custodi dell’impianto avranno cura di assicurare il contingentamento in ingresso (max 30 persone per le fascie orarie predefinite) e far osservare scrupolosamente le anzi riportate prescrizioni richiedendo, se del caso, l’ausilio delle forze dell’ordine nel caso di inosservanza.
Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti a comunicare alI’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale.
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di caratterecontingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale “;
Richiamato l’art. 50, commi 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
P.Q.S.
ORDINA
PER MOTIVI DI TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA
I. Tutte le persone che fanno ingresso nel territorio comunale di Ribera provenienti da altre regioni italiane o da paesi esteri autorizzati oltre all’obbligo di registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it, nella sezione appositamente dedicata, hanno l’obbligo, qualora non abbiano potuto sottoporsi al tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in
Sicilia, di comunicare all’arrivo al Comune di Ribera ed al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Ribera, i nominativi, la data di arrivo, il luogo di provenienza ai seguenti indirizzi di posta elettronica salLltecomunedir1bera.ag.it e dp.riberaaspag.it o in alternativa a consegnare i dati direttamente al Comando di Polizia locale, di evitare contatti con soggetti terzi e di recarsi non appena possibile presso un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del sistema sanitario regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone. Nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura anzi indicata, puo recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi ai tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di dare comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente. I soggetti che non seguono nessuna delle precedenti procedure, ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.
2. Sono sospese le attività didattiche, che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, negli Istituti comprensivi (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ad esclusione degli asili nido e delle scuole materne private ai quali si raccomanda, comunque, di porre in essere un intervento di sanificazione) di seguito indicati nei giorni 11 e 12 marzo 2011 al fine di consentire un intervento di sanificazione:
• Istituto Comprensivo “F. Crispi”;
• Istituto Comprensivo “Don Bosco”;
• Istituto Comprensivo “V. Navarro”.
Al Dirigente Responsabile del 21 Settore del Comune di Ribera di disporre un intervento di sanificazione urgente negli anzidetti plessi scolastici nella giornata dell’il marzo 2021.
Ai dirigenti scolastici di disporre la riapertura all’utenza dei suddetti plessi scolastici solo dopo le necessarie pulizie straordinarie e aerazione dei locali.
2. La chiusura della Villa ‘Mat inetta” ritenuta area in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento di persone.
3. La sospensione del mercato settimanale che si svolge il giovedì nell’area compresa tra la p.za Matteotti e la Via Agrigento fino a nuova disposizione.
4. E’inibito nella villa comunale l’utilizzo di locali da parte dell’utenza al fine di evitare assembramento di persone. L’accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e all’uso obbligatorio della mascherina. E’ consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno della villa comunale per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
– è obbligatorio l’uso della mascherina da parte dei genitori, accompagnatori ed eventuale personale e dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;
– è obbligatorio avere con sé una soluzione idroalcolica personale per l’igiene delle mani. L’adulto accompagnatore avrà cura di igienizzare o far igienizzare le mani del minore sia prima che dopo l’utilizzo delle attrezzature gioco;
– è consentito l’utilizzo di ogni singola attrezzatura gioco per un massimo di due bambini alla volta e, nel caso in cui il minore necessiti dell’accompagnamento, sarà consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per minore;
– deve essere rispettata in ogni circostanza la distanza interpersonale di almeno un metro (salvo tra persone conviventi), evitando assolutamente qualsiasi assembramento;
– si ricorda che l’accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute);
– a cura del personale comunale si dovrà provvedere all’installazione di apposita segnaletica informativa per le misure di prevenzione da adottare per il corretto utilizzo delle “aree gioco per bambini”.
5. L’accesso nella struttura cimiteriale è consentito nel rispetto rigoroso delle misure anticontagio previste dalla vigente normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 volte a minimizzare i rischi di contagio; pertanto, l’accesso e la circolazione all’interno è consentita solo alle persone munite di mascherina correttamente indossata. I custodi cimiteriali avranno cura di evitare ogni forma di assembramento di persone contingentando, se del caso, l’ingresso e vigileranno sul rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro richiedendo, se del caso, l’ausilio delle forze dell’ordine nel caso di inosservanza.
6. La fruizione dell’ impianto sportivo polivalente “Spataro” è consentita alle seguenti condizioni: – è disposta l’apertura dell’impianto da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nella giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
– l’ingresso all’impianto è consentito per fasce orarie predefinite della durata di un’ora, tenuto conto dell’orario di apertura e chiusura;
– è consentita attività motoria individuale con distanziamento di almeno due metri;
– sono assolutamente vietati sport di squadra;
I custodi dell’impianto avranno cura di assicurare il contingentamento in ingresso (max 30 persone per le fascie orarie predefinite) e far osservare scrupolosamente le anzi riportate prescrizioni richiedendo, se del caso, l’ausilio delle forze dell’ordine nel caso di inosservanza.
Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti a comunicare alI’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale.
DISPONE
La trasmissione della presente ordinanza all’ASP, per quanto di competenza, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “F.Crispi”, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco”, al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “V. Navarro per l’esecuzione, al Prefetto della Provincia di Agrigento, al Comando della Polizia Municipale e alla Tenenza dei Carabinieri di Ribera, al Presidente della Regione per il tramite della Protezione civile regionale.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).
Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio del Comune di Ribera e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.
INFORMA
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia – Palermo – nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.
Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo