Calamonaci, diniego rilascio concessione edilizia, il Cga riduce il risarcimento a carico del Comune

CALAMONACI.  Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Calamonaci, ha ridimensionato il quantum del danno risarcibile, quantificandolo in soli euro 3.200 a fronte di pretese ben maggiori avanzate dai privati, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Il C.G.A., condividendo le tesi difensive dell’avvocato Girolamo Rubino, ha ritenuto frutto di scelte discrezionali degli appellanti e, pertanto, non direttamente riconducibili al comportamento colpevole della Pubblica Amministrazione, le altre voci di danno lamentate dagli appellanti.

Con un ricorso giurisdizionale promosso dinanzi al T.A.R. Palermo, i signori S.L. e G.G. avevano convenuto in giudizio il Comune di Calamonaci, al fine di ottenere il riconoscimento del danno subito a causa del provvedimento di diniego – ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo nell’ambito di un precedente giudizio – con il quale il Comune di Calamonaci, nel 2011, aveva respinto l’istanza dagli stessi presentata per il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione all’interno dello stesso Comune.

Il Comune di Calamonaci, in persona del sindaco pro tempore Vincenzo Inga, si costituiva in entrambi i gradi di giudizio, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino per sostenere l’infondatezza del ricorso, non essendo stati sufficientemente provati né la spettanza del cosiddetto “bene della vita”, in quanto i coniugi, dopo l’annullamento del provvedimento di diniego, avevano preferito edificare in una località differente dello stesso Comune sulla base di un diverso titolo edilizio piuttosto che richiedere nuovamente la stessa concessione edilizia, né era stato provato in giudizio l’effettivo danno subìto quale conseguenza immediata e diretta del provvedimento di diniego poi annullato.
Pur ritenendo sussistenti le condizioni per poter affermare la responsabilità del Comune di Calamonaci e, dunque, il diritto degli appellanti ad essere risarciti, relativamente alla quantificazione del danno subito, il Collegio ha ritenuto sussistente solo una delle voci di danno lamentate dalla parte appellata quale conseguenza diretta della condotta posta in essere dall’Amministrazione e consistente nella sola differenza tra il prezzo di acquisto del terreno e quello inferiore di rivendita dello stesso.