Scioglimento consiglio comunale. L’Ufficio Legale e Legislativo della Regione: c’è vuoto normativo regionale sul rendiconto

 SCIACCA.  Giovedì prossimo, 28 gennaio, il TAR di Palermo si pronuncerà sul ricorso dei consiglieri comunali Calogero Filippo Bono, Pasquale Bentivegna, Silvio Caracappa, Gaetano Cognata, Lorenzo Maglienti, Paolo Mandracchia, Salvatore Monte e Giuseppe Milioti, che hanno impugnato il decreto di sospensione e successivamente quello di scioglimento del Consiglio Comunale. Il giudizio del 28 gennaio non riguarda però il merito del ricorso ma soltanto la richiesta che i consiglieri hanno fatto che vengano intanto sospesi i due decreti in attesa che si definisca poi il merito.

In questi mesi si sono sentite varie opinioni su questa vicenda, in realtà molto complessa, ed anche il nostro giornale, avendo appreso di un recente parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione su un caso analogo (Ufficio che è un organo consultivo dell’Amministrazione regionale), ha provato a capirne di più anche con l’ausilio di qualche specialista.

Il parere risale al 3 dicembre scorso con protocollo n. 22773 e inviato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Ci piace sottolineare che quando viene attivato un ricorso straordinario al Presidente della Regione su un provvedimento amministrativo, che è una modalità di impugnazione alternativa al ricorso al TAR e per il quale i tempi entro il quale depositarlo sono raddoppiati (entro 60 giorni al TAR entro 120 giorni al Presidente della Regione), chi deve curare l’istruttoria del ricorso è proprio l’Ufficio Legislativo e Legale che deve predisporre una relazione che deve essere trasmessa al CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa che è sostanzialmente un omologo del Consiglio di Stato) che opera in Sicilia, in virtù della sua autonomia speciale. Il Cga emette un parere che è vincolante per la decisione da parte del Presidente della Regione sul ricorso straordinario.

Fatta questa premessa entriamo nella vicenda.

IL CASO SIRACUSA UGUALE A QUELLO DI SCIACCA. Diversi consiglieri comunali del Comune di Siracusa, sciolto anch’esso per mancata approvazione nei termini del rendiconto di gestione, avevano impugnato con ricorso straordinario il decreto di scioglimento del febbraio 2020.

Il motivo fondamentale eccepito nel ricorso era stato quello della inapplicabilità in Sicilia della norma che riconnetteva lo scioglimento alla mancata approvazione del rendiconto, perché la legge regionale in materia di scioglimento, per fatti connessi alla omessa (o negativa) deliberazione del Consiglio Comunale in materia di strumenti finanziari, non prevedeva – come invece la legge nazionale – tale sanzione decadenziale.

IL PARERE DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE. Dice chiaramente l’Ufficio Legislativo e Legale che i motivi di merito per i quali il ricorso era fondato e doveva essere accolto sono i seguenti:

– la legge nazionale che prevede lo scioglimento (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico degli enti locali), tra le condizioni ha anche quella del rendiconto, cosa non prevista dalla legge regionale;

la Sicilia che sui Comuni e gli altri enti locali ha legislazione esclusiva (art. 14 dello Statuto di Autonomia), per le inadempienze in materia dei bilanci ha adottato la legge 15 marzo 1963 n. 16, ha previsto, all’art. 169 bis, che prevede uno speciale procedimento sanzionatorio per l’ipotesi di mancata approvazione del bilancio di previsione ma non anche per il rendiconto;

– la sanzione dello scioglimento per la mancata approvazione del rendiconto, secondo la legge nazionale, quindi non sarebbe applicabile in Sicilia, che con la propria legge la prevede solo per l’omessa approvazione del bilancio di previsione, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della dichiarazione di dissesto (art. 109 dell’ordinamento degli enti locali ed altre leggi).

La situazione sembrerebbe, solo apparentemente, complicata anche da un ampio rinvio alla legislazione statale in materia di ordinamento finanziario degli enti locali fatto dalla Regione con l’art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991, che ha previsto che “le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142” (oggi sostituita dal d.lgs. n. 267 del 2000), che però non copre anche la disciplina relativa alle competenze degli organi e alle conseguenze derivanti da violazioni e inadempimenti e, dunque, l’ipotesi della mancata approvazione del rendiconto di gestione da parte dell’organo consiliare, essendovi una specifica norma come abbiamo detto, ossia dall’art. 109-bis della l. reg. n. 16 del 1963.

VUOTO LEGISLATIVO IN SICILIA SUL RENDICONTO. In ambito regionale siciliano,  l’omessa approvazione del rendiconto non poteva costituire motivo di scioglimento, per cui, conclude l’Ufficio Legale regionale, lo scioglimento appare “illegittimo ed il ricorso accoglibile”.

C’E’ ANCHE L’INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE REGIONALE AD ADOTTARE IL DECRETO DI SOSPENSIONE. Il ricorso dei consiglieri di Sciacca ha contestato il decreto di sospensione perché anzitutto adottato dal Dirigente e non dall’Assessore, sollevando quindi un problema di incompetenza dell’organo che vi ha provveduto.

In ordine a questa circostanza una recente sentenza del TAR di Catania, la n. 2051 del 2019, ha stabilito che l’ordinamento assegna all’organo politico e non a quello gestionale la decisione di disporre l’intervento sostitutivo nei confronti di enti locali inadempienti, citando anche la Corte costituzionale che ha chiarito con numerose pronunce che l’esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione poiché l’intervento stesso incide sull’autonomia costituzionale dell’ente inadempiente.

Quindi è fuori di dubbio che un primo problema di illegittimità sembrerebbe presente.

Ma successivamente i consiglieri ricorrenti invocano l’illegittimità per gli stessi motivi che abbiamo precedentemente riportato, ossia per l’inapplicabilità in Sicilia della normativa nazionale.

Fermo restando il problema della competenza, alla luce delle cose che l’Ufficio Legislativo e Legale ha riportato nella sua nota istruttoria trasmessa al CGA, per analogia con la situazione del Comune di Sciacca, il prossimo 28 gennaio il TAR, aderendo alla tesi dell’Ufficio regionale, potrebbe sospendere i decreti impugnati, con tutta una serie di conseguenze di notevole complessità.

Vedremo cosa accadrà.

Filippo Cardinale

QUESTO IL PARERE DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE: PARERE LEGALE REGIONE