Non è punibile il padre che non versa integralmente l’assegno di mantenimento
SCIACCA. La corte di Cassazione – Sezione VI Penale, ha ritenuto applicabile “la causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto”. Una sentenza che ha accolto il ricorso presentato da un genitore di Sciacca che non aveva potuto adempiere integralmente all’obbligazione di pagare l’assegno di mantenimento in favore dei figli”.
In primo grado, il Tribunale di Sciacca aveva condannato l’imputato alla pena di un mese e quindici giorni di reclusione e al pagamento di una multa di € 150,00 (pene sospese), nonché alle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile liquidati in € 500,00.
Contro questa sentenza il difensore di fiducia dell’imputato, il legale saccense Giuseppe Di Prima del Foro di Sciacca, aveva proposto impugnazione innanzi alla corte di Appello di Palermo, la quale, con sentenza del gennaio 2020, aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo che il tribunale di Sciacca avesse sbagliato a comminare sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, confermando così solo la multa di € 150,00. Ma anche contro la sentenza della corte di Appello l’avvocato Di Prima aveva proposto impugnazione innanzi alla Suprema Corte, la quale, con sentenza del 12.1.2021, ha accolto il ricorso della difesa ritenendo che la corte di Appello abbia errato a ritenere non applicabile la speciale causa di non punibilità in favore del genitore, “omettendo di procedere – si legge testualmente nella sentenza – al necessario approfondimento valutativo imposto dalla peculiarità della fattispecie”.
La Cassazione ha dunque annullato con rinvio la sentenza. Tale sentenza, in ragione dell’esito dell’impugnazione favorevole al genitore, è stata pubblicata ed annotata su “Diritto e Giustizia – Quotidiano di informazione giuridica”. Una sentenza che naturalmente stabilisce un precedente in un ambito particolarmente complesso e delicato, quello che spesso vede gli ex coniugi protagonisti di scontri che spesso purtroppo vedono i figli soccombere più di tutti. Questa sentenza probabilmente apre un dibattito sulle difficoltà (che possono essere anche soltanto momentanee) che talvolta rendono problematico mantenere gli impegni che si assumono.