La “consortile” in aula senza documenti contabili: cosa rischiano i consiglieri comunali

SCIACCA. Ritorna in Consiglio comunale, convocato per il 19 ottobre, il punto all’ordine del giorno che riguarda l’approvazione dello schema di statuto dell’azienda speciale consortile per la gestione del servizio idrico integrato in provincia di Agrigento.

Una proposta che giace in Consiglio dallo scorso 3 agosto e che non trova una via di uscita essenzialmente per una questione di metodo, ma anche di legittimità e completezza. Fermo restando che nel merito è entrata, per competenza, l’assemblea dei soci dell’ATI AG 9 ( i cui soci sono i sindaci) che ha scelto la forma giuridica dell’azienda speciale consortile rispetto alla società per azione a capitale pubblico. I soci sono i sindaci dei 43 Comuni della provincia agrigentina.

Trattandosi di un’azienda speciale a partecipazione dell’Ente locale, l’approvazione della delibera deve avvenire come previsto dall’articolo 42  dello Statuto del Comune di Sciacca (pag. 20), deliberato con atto n. 119 del 6 novembre 2008 e modificato e integrato con deliberazione n. 15 dell’11 febbraio 2013, e cioè a maggioranza assoluta  dei voti dei consiglieri assegnati al Comune, cioè 13.

Il nocciolo della questione è che all’esame del Consiglio comunale vi è solo lo schema dello statuto. Null’altro. Altri Comuni ( mancano ancora 16 e in questi ci sono i più grossi della nostra provincia) hanno già deliberato senza porsi una questione che ha riflessi sotto il profilo delle responsabilità. Non solo economiche per i Comuni, ma anche per i consiglieri comunali che hanno approvato lo schema di statuto nudo degli elementi che sono tassativamente imposti dall’art.5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Vi precisi obblighi normativi per gli Enti locali in sede di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria.

L’articolo 5 al comma 1 recita  che “l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, è di competenza del Consiglio dell’Ente  e deve essere analiticamente motivato in merito alla stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente”.

Il comma 2 del medesimo articolo è esplicito: “l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisto di partecipazioni deve dare conto delle ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve dare conto anche della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità della scelta”.

Dunque, i consiglieri comunali devono avere contezza reale dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della scelta in relazione al voto che esprimeranno.

La proposta che attualmente giace in Consiglio comunale è lo schema di statuto dell’azienda speciale consortile, nuda proprio di quegli elementi che devono indurre i consiglieri comunali ad essere coscienti e consapevoli che la loro approvazione conduca verso le prescrizioni dell’art. 5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, cioè i principi di efficienza, efficacia ed economicità della scelta.

Una conoscenza che i consiglieri comunali sono privi di avere a causa dell’errato metodo adottato e che ha condotto la proposta in aula consiliare priva dell’accompagnamento del piano finanziario, del piano degli investimenti, senza avere una minima idea di quale sarà la tariffa da far pagare ai cittadini.

Non può valere la motivazione adesso approviamo lo statuto e poi vedremo successivamente. Approvato lo statuto si va avanti e sarà impossibile fare passi indietro. Cioè rendersi conto che la scelta avallata con la propria approvazione non corrisponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della scelta.

E’ una materia che passa sotto le lenti della Corte dei Conti. Ciò significa che ognuno assume responsabilità personali di fronte alla Corte dei Conti. Responsabilità economiche di ingente valore. In materie così delicate e impegnative (dal punto di vista delle responsabilità personali), ogni consigliere comunale dovrebbe, prima di esprimere la propria volontà, essersi tuffato nel mare dell’approfondimento normativo e non lasciarsi trascinare fa slogan coniati da chi non assume responsabilità di tali portata.

Ciò che appare poco logico, nella fase in cui si trova la proposta di delibera, è il metodo con il quale i consiglieri comunali devono esprimersi. Quel metodo di far approdare in Consiglio comunale un atto deliberativo, che impegna i consiglieri comunali anche sul piano delle responsabilità personali, privo di elementi contabili che palesano i principi di efficienza, efficacia ed economicità della scelta.

Nessuno sa, oggi, quale sarà la tariffa dell’acqua. Nessuno sa, oggi, che conseguenze economiche graveranno sul Comune di Sciacca (e sugli altri Comuni) di una gestione in passività della società che gestirà il servizio idrico integrato in provincia di Agrigento. Nessuno sa niente perché, appunto mancano, i documenti per avere conoscenza e consapevolezza della scelta che compie, ripetiamo, sul solco dell’efficienza, dell’efficacia ed dell’economicità.

Proprio in questi giorni si è svolto un corso di aggiornamento professionale, organizzato dallo Stato tramite il Ministero dell’Interno. Un corso sulle società partecipate e gestione dei servizi pubblici locali. Relatore, l’illustre Stefano Glinianski, magistrato della Corte dei Conti. La sua storia professionale è sintetizzata alla fine dell’articolo.

Nello svolgimento del suo corso, Stefano Glinianski ha sottolineato che “….una volta che si decide il ricorso alla strumento societario,  si deve dimostrare tutta la fase documentale che porta a palesare la volontà attraverso la delibera del Consiglio comunale”. Cioè, spiega il magistrato, “si deve dimostrare che questo strumento dal punto di vista economico e finanziario è il migliore mezzo per il conseguimento della gestione di quel servizio”.

Il magistrato della Corte dei Conti, Stefano Glinianski, pone, nel corso della sua lezione, una domanda: “Perché si parla di sostenibilità finanziaria dell’operazione ed anche della convenienza economica-finanziaria?”   Ovviamente dà la risposta. “Perché il legislatore impone non solo che si faccia una valutazione in ordine alla sostenibilità dell’operazione dal punto di vista di esistenza di risorse finanziarie del bilancio dell’Ente locale”, ma anche che “là dove la società non dovesse rispondere a quelli che sono gli obiettivi che si erano prefissati, l’Amministrazione locale deve essere pronta ad affrontare la criticità affinché possa sostenere finanziariamente le eventuali distonie che si possono presentare in corso d’opera”.

Il magistrato spiega che “c’è il coinvolgimento dell’Assemblea” che “deve essere informata degli strumenti che implementano i programmi di crisi aziendale, eventualmente arricchiti da ulteriori elementi, la cui assenza va giustificata in sede di relazione”. Di tutto questo viene “informata l’assemblea” e nell’assemblea “chi c’è? Ci sono i rappresentanti delle Amministrazioni locali, i sindaci”.

Glinianski rimarca “che questa materia è molto delicata e complessa perché vede il coinvolgimento delle amministrazioni comunali non solo in via diretta, là dove le amministrazioni locali intendono a mantenere o istituire delle partecipazioni nel rispetto dei principi della motivazione analitica prevista dall’articolo 5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Principi che devono palesare la sostenibilità finanziaria, la convenienza economica, dell’operazione.  Nella fase genetica della partecipazione, le Amministrazioni locali sono coinvolte anche nella fase funzionale, cioè anche nella fase del funzionamento proprio della società”.

Questo per dire cosa? “Se viene svolta un’attività che non è coerente con le prescrizioni dell’articolo 6, magari perché non vengono adottati questi programmi o perché questi programmi sono pleonastici o addirittura inutili, e non vengono implementate delle misure, e poi si verifica la crisi aziendale,  l’amministrazione locale che è socio, ed evidentemente partecipa alla società attraverso risorse, deve implementare risorse finanziarie attraverso delle ricapitalizzazioni che non sono spese in conto capitale,  ma incidono sulla spesa corrente. E’ evidente che in sede di analisi sulle ragioni che hanno determinato una crisi aziendale e indirettamente un danno per la Amministrazione partecipante, di tutte queste patologie in qualche modo non convenienti di qualcuno sarà la responsabilità”.

Ecco perché scriviamo di metodo, tralasciando il merito già assunto dall’assemblea dell’Ati Ag 9 composta dai sindaci. Sarebbe stato coerente con il dettato dell’articolo 5 corredare la proposta dello schema di statuto con i documenti finanziari ed economici, imposti dalla legge, che dimostrano palesemente i principi di efficienza, efficacia ed economicità della scelta in relazione del voto che esprimeranno i consiglieri comunali. Insomma, uno scudo serio rispetto a responsabilità di grossa entità. Garanzia non solo per i consiglieri comunali, ma anche per i cittadini che hanno il diritto di conoscere la tariffa e non incorrere nel rischio di comprare l’acqua ad un prezzo più esoso. Sarebbe davvero il colmo. Insomma, l’acqua pubblica merita la massima trasparenza.

Filippo Cardinale


Il magistrato della Corte dei Conti, Stefano Glinianski, ha svolto in precedenza le funzioni di Avvocato, di Segretario Generale e Direttore Generale di Amministrazioni Locali e di Professore a contratto presso la LUISS Guido Carli di Roma, Cattedra Diritto Commerciale Europeo e di docente di “Sistemi giuridici comparati” presso l’Università di Salerno. E’ attualmente docente al Master Universitario II livello Diritto d’Impresa a.a. 2013/2014 presso la LUISS “Guido Carli” di Roma. E’ Condirettore e collaboratore di riviste giuridiche specializzate ed autore di circa cinquanta pubblicazioni nel settore del diritto amministrativo. E’ relatore in numerosi convegni in materia di diritto amministrativo e docente in corsi di specializzazione post universitari. E’ componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.E’ stato insignito, in data 27 dicembre 2013, dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Insomma, un personaggio che merita attenzione.