PRG, ecco il verbale dell’adunanza del Consiglio regionale dell’urbanistica. Le limitazioni

SCIACCA. Nel verbale dell’adunanza del Consiglio regionale dell’urbanistica, vengono posti limiti rispetto al PRG approvato, per il quale parto sono dovuti trascorrere 20 anni.

Zona A

BENI ISOLATI AGRICOLI

L’art. 17 delle NTA che norma gli edifici ed i complessi edilizi non tratta specificamente gli altri beni isolati quali abbeveratoi e simili presenti nel territorio che devono invece essere sottoposti a tutela. Pertanto detto articolo va integrato e modificato come segue: “Per quanto attiene i manufatti (abbeveratoi e simili) compresi nell’elenco dei beni isolati delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico per la provincia di Agrigento, è fissata una fascia di rispetto di 50 ml. A fare centro dal baricentro geometrico del manufatto.

Zone B Pur condividendo nelle linee generali le considerazioni contenute nel parere dell’Ufficio, si ritiene di dover prescrivere quanto appresso:

il comparto di zona B.5 prospiciente la via Dante Alighieri, che risulta parzialmente interessato da una condizione di rischio idraulico molto elevato (“R4” nel PAI vigente), pur mantenendo la titolazione di zona B5, deve essere assoggettato ad un particolare regime di tutela che escluda la possibilità di realizzare nuove edificazioni nelle aree libere.

riguardo alle zone B8 in località Lido, considerato il livello di urbanizzazione già molto elevato e di contro la delicatezza del contesto ambientale prospiciente la linea di costa, si ritiene che tale zona, pur mantenendo la titolazione proposta nel piano, debba essere assoggettata ad un particolare regime di tutela che escluda la possibilità di realizzare nuove edificazioni nelle aree libere, che aggraverebbero il già forte impatto sul paesaggio costiero. Nelle aree libere potranno viceversa essere realizzate, anche da parte dei privati, attrezzature di interesse pubblico o collettivo senza volume che possano contribuire alla riqualificazione funzionale del contesto urbano. Pertanto nell’art. 31 delle NdiA vanno interamente soppressi i commi 4 e 5, nonché le parole “…e/o concessione edilizia”, nel comma 6 del medesimo articolo e va aggiunto il seguente comma “Nelle aree libere o rese libere da demolizioni di eventuali edifici irregolari è consentita la realizzazione, anche da parte di privati, di attrezzature di interesse collettivo senza volume da destinare a parcheggi o verde attrezzato e sportivo”.

Zone C1

In difformità dal parere dell’Ufficio, si ritiene che la problematica del sovradimensionamento residenziale, evidenziato nello stesso parere, debba prioritariamente indurre a ridurre l’impegno di nuovo suolo agrario nelle aree prive di urbanizzazione. Per tale ragione si ritiene di non dovere condividere la previsione di grandi zone C1 destinate a Peep ad est della strada provinciale Sciacca Caltabellotta, che interessano ampi territori agricoli del tutto privi di urbanizzazione e il cui fabbisogno non appare dimostrato. Pertanto le aree interessate dalle sottozone C1 Peep, compresa la relativa nuova viabilità di progetto, per altro di complessa realizzazione attesa la morfologia dei terreni interessati, e le relative urbanizzazioni (Is e V), vadano riclassificate come zone E1.

Zone C 2.1 In difformità dal parere dell’Ufficio si ritiene che le sottozone C2.1, risultando in gran parte già compromesse da edilizia di varia consistenza, possano essere condivise, con la precisazione che le aree libere ricadenti all’interno di tali zone, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 16/2016 relativamente ai lotti interclusi già dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria, possano essere edificate solo a seguito della approvazione di specifici piani attuativi di riqualificazione urbanistica, di iniziativa pubblica o privata, all’interno dei quali prevedere le urbanizzazioni nella misura minima prescritta dalla normativa vigente.

Zona C2.2 Non riconoscendosi, all’interno di tali sottozone, l’esistenza di nuclei urbanizzati consolidati di particolare consistenza, e rilevando di contro l’esistenza di vaste aree agricole non compromesse da urbanizzazione, si ritiene, in difformità al parere dell’ufficio, che debba consentirsi la nuova edificazione esclusivamente nelle aree già interessate da piani di lottizzazione convenzionata. Si rappresenta altresì la presenza diffusa, all’interno di tali sottozone, di impianti di oliveti specializzati e secolari che vanno salvaguardati.

Zona C3 Pur condividendo nelle linee generali le considerazioni riportate nel parere dell’ufficio si ritiene di dover precisare quanto appresso:

– l’area C3 a N-W di Torre Macauda è interessata da aree di frana individuate nel PAI vigente e da aree in frana (di dimensione ancora più ampia di quelle mappate nel PAI) indicate nello studio geologico e riportate nelle tavole di progetto. Pertanto si ritiene che la previsione di una nuova sottozona C3 in tale ambito debba essere disattesa dal momento che la “corona di frana”, ben identificata nella tavola di progetto 4b, potrebbe essere soggetta ad ulteriori crolli e quindi arretrarsi in direzione N-NE, coinvolgendo le costruzioni previste. Tale ambito si ritiene pertanto non suscettibile di edificazione e deve essere riclassificato come zona E1.

– si ritengono condivisibili, con le limitazioni imposte dal piano adottato, le previsioni riguardanti l’ambito di contrada San Marco classificato zona C3, dal momento che l’area risulta quasi completamente interessata da piani di lottizzazione, molti dei quali già realizzati.

– le previsioni riguardanti il vasto comparto di zona C3 sito ad ovest del torrente Bellapietra in contrada Tranchina, vanno totalmente disattese, insieme alle connesse opere di urbanizzazione, attesa la quasi assoluta assenza di urbanizzazioni e di contro l’elevato interesse paesaggistico.

– le restanti zone C3 si ritengono condivisibili limitatamente agli ambiti già interessati da piani di lottizzazione convenzionati.

– le porzioni di zona C3 ritenute non condivisibili vanno classificate zona E1.

Zone D

Pur condividendo nelle linee generali le considerazioni riportate nel parere dell’ufficio si ritiene di dover precisare quanto appresso:

– l’area destinata a zona D.1.5 prospiciente il Porto, tra la banchina turistica e la banchina commerciale, deve intendersi zona satura perché interessata da un’area a rischio idraulico molto elevato R4 come indicato nel PAI di appartenenza.

– il vasto comparto di zona D.1.2 di contrada Santa Maria, già interessato da un agglomerato ASI, che appare sovradimensionato rispetto ai fabbisogni locali, si condivide limitatamente alle aree già interessate da pianificazione esecutiva.

– sottozona D.2.1. Nella Tav. 5d del piano in località Sovareto sono riportate, con simile campitura, le sagome di otto edifici alberghieri, dei quali solo quattro già realizzati, identificati con sigla “cb”. Tre delle sagome non realizzate ricadrebbero in un vasto territorio ubicato nella parte occidentale della sottozona D.2.1, separate da un piccolo torrente rispetto al complesso ricettivo esistente. Si tratta di un territorio che risulta ancora quasi del tutto inedificato, e che presenta elevati valori sotto il profilo paesaggistico ed agricolo, essendo ancora densamente coltivato con oliveti secolari disposti a sesto regolare che vanno certamente salvaguardati e tra l’altro interessato da un’area classificata nel PAI di appartenenza come area in franosità diffusa “attiva”. Inoltre ad est del torrente suddetto, insiste una seconda area a franosità diffusa “attiva”. Nel dettaglio, un immobile in programma in tale area risulta prospiciente alla “corona di frana” e si considera pertanto necessario l’arretramento dell’ubicazione di tale immobile in direzione N al fine di allontanarsi dall’ area a rischio. La distanza di sicurezza sarà determinata da uno studio geologico specifico, con verifica di stabilità del versante, comunque non inferiore a mt.30. Conseguentemente si ritiene che l’area sopra individuata, ove non sia già interessata da piani esecutivi in corso di validità (approvati e convenzionati), ovvero nelle parti in cui non siano stati oggetto di piani attuativi , debba essere riclassificata come verde agricolo “E1”.

Cimitero di previsione “Cm2”

L’area interessata dalla nuova previsione presenta una spiccata vocazione olivicola, sancita dalla “DOP Val di Mazara” e testimoniata dalle piantagioni olivicole che vi insistono, pertanto non si condivide l’individuazione dell’area per una tale destinazione. Ove dovesse riscontrarsi la necessità di un ampliamento dell’attuale area cimiteriale il Comune potrà utilizzare le procedure stabilite per le opere pubbliche in variante allo strumento urbanistico

Osservazioni/opposizioni. Le osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano sono decise in conformità alla proposta di parere n. 8 del 1/4/2020 dell’U.O. 2.2/DRU ad eccezione di quelle che interessano previsioni oggetto di rilievi e prescrizioni del presente voto che pertanto risultano superate dalle stesse.

Osservazione pervenuta fuori termine: Con nota prot. n.10559 del 28/7/2020 il Servizio 2/DRU ha trasmesso alla Segreteria del Consiglio regionale dell’Urbanistica l’osservazione a firma Calogero Luigi Segreto, assunta al prot. DRU al n. 10382 del 23/7/2020. Dalla lettura della suddetta osservazione tra l’altro non supportata da adeguata planimetria che consenta l’esatta individuazione dell’area interessata dalla richiesta, si rileva che la stessa propone sostanzialmente una modifica alle previsioni di piano riguardante la trasformazione di una porzione di terreno da zona “E.2 a zona B8. L’osservazione è pertanto superata dalle considerazioni sopra esposte in base alle quali le aree libere all’interno delle zone B8 sono inedificabili.

Per tutto quanto sopra ritenuto e considerato il Consiglio, in parziale coerenza alla proposta di parere n. 8 del 1/4/2020 dell’U.O. 2.2/DRU, che costituisce parte integrante del presente voto, è del Parere che il Piano Regolatore Generale e relative N.T.A. del Comune di Sciacca adottati con deliberazione commissariale n. 16 del 20/4/2015, siano meritevoli di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termini dei superiori considerata resi a parziale riforma della proposta dell’ufficio, parte integrante del presente voto, nonché alle previsioni dei Piani sovraordinati ed alle condizioni contenute nei prescritti preventivi pareri resi dagli Enti preposti.

ECCO IL VERBALE IN PDF: Voto PRG sciacca