L’anomalia di un pignoramento immobiliare senza titoli di credito. Querelata saccense per truffa
SCIACCA. Da un buon rapporto di vicinato a carte bollate tra pignoramento e querela. Non è una normale cronaca giudiziaria, è qualcosa che va oltre con ingredienti che di solito sono inclusi in una commedia divertente. Solo che il copione è scivolato di mano e si è recitato a soggetto.
La questione nasce tra una saccense A.F. oggi 86enne ma all’epoca dei fatti con 10 anni in meno e un egiziano di 48 anni, allora 38enne, Hussein Fares Ahmed. La saccense ha una casa di proprietà a Baranzate, in provincia di Milano. L’egiziano spesso svolge attività per la donna saccense, a mero titolo personale, come l’incasso del canone di locazione che puntualmente gira alla donna.
Nell’agosto del 2010, l’egiziano chiede un prestito alla donna saccense e ottiene un assegno di 15.400 euro in data 17 agosto. A garanzia del prestito, Hussein Fares Ahmed firma una cambiale di pari importo a favore della signora A.F. con scadenza il 31 ottobre dello stesso anno.
A questo punto scatta una richiesta. La donna saccense chiede all’egiziano di andare a vivere con lei. Al rifiuto dell’uomo, la signora gli intima di non incassare l’assegno. Dunque, il prestito non matura, non prende efficacia perché l’assegno non viene messo all’incasso. In buona sostanza, i titoli non maturano l’efficacia in quanto il prestito non viene messo in vita.
A fine anno, il 28 dicembre del 2010, la signora deposita un ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Sciacca per la restituzione della somma di 15.400 da parte dell’egiziano. Ricordiamo che Hussein Fares Ahmed non ha incassato l’assegno della saccense come prestito. Il 3 gennaio 2011 il Tribunale di Sciacca ingiunge Hussein Fares Ahmed di pagare la somma alla donna saccense.
Secondo la difesa dell’egiziano, egli non ha mai avuto notificato il decreto ingiuntivo e la firma apposta sulla notifica non è sua. In buona sostanza, Hussein Fares Ahmed nella realtà sconosce l’esistenza del decreto ingiuntivo che non può, quindi, opporre. Opposizione che avrebbe trovato fondamento per mancanza del titolo per l’emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, non avendo messo all’incasso l’assegno, l’egiziano non aveva maturato debito con la donna saccense.
Nell’agosto 2018, l’egiziano riceve la notifica di un decreto di fissazione di udienza relativa al pignoramento del suo immobile, acquistato con sacrifici e con un mutuo.
L’avvocato di Hussein Fares Ahmed, Anna Checchinato, con studio a Como, nella ricostruzione della vicenda attraverso la consultazione degli atti presso il Tribunale di Milano scopre che la donna saccense agisce “per un titolo inesistente e che nulla poteva dimostrare esserle dovuto” dall’egiziano e che il Tribunale di Sciacca aveva emesso il decreto ingiuntivo ormai da tempo (il 3 gennaio 2011) passato in giudicato e che successivamente aveva promosso azione di pignoramento immobiliare. “Notifica mai avvenuta”, sostiene l’avvocato Anna Checchinato, che considera “doloso l’agito della signora A.F. in quanto era ben consapevole della mancanza di un titolo valido per ottenere denaro dal signor Ahmed. L’assegno di cui al decreto ingiuntivo non era mai stato incassato e la cambiale a relativa garanzia è stata restituita”.
La storia va avanti e Hussein Fares Ahmed con atto di citazione per revocazione si rivolge al Tribunale di Sciacca. Dall’altra parte, la signora A.F. chiede di “dire inammissibile e rigettare l’istanza preliminare del signor Hussein di sospensione dell’esecuzione del decreto di ingiunzione non ricorrendo i presupposti di legge per la chiesta sospensione”.
In pratica la difesa della signora A.F. si è limitata “a sottolineare vizi di forma, non entrando nel merito della vicenda”. Il giudice del Tribunale di Sciacca ha ritenuto “inammissibile l’impugnazione per revocazione”, perché i riferimenti temporali indicati dalla difesa del signor Ahmed non avrebbero permesso di individuare la data di avvenuta conoscenza del comportamento doloso posto in essere dalla signora A.F. e poiché la notifica del decreto ingiuntivo tardivamente impugnato risulta regolare in mancanza di querela di falso. Il buna sostanza, il Giudice ha ritenuto che il provvedimento straordinariamente impugnato era conoscibile dall’appellante che non lo ha opposto nei termini di legge”. Una sentenza che, per l’avvocato Anna Checchinato, “si è limitata ad eccepire vizi formali senza entrare nel merito della vicenda”.
Dunque, a fronte di un prestito mai fruito, l’egiziano si trova di fronte alla maglia di una giustizia che non riesce a dipanare una matassa che complicata non è. Adesso, la questione ha assunto un altro profilo. Nel corso del giudizio di appello, Hussein Fares Ahmed ha proposto querela di falso relativamente alla firma apposta sulla cartolina di ricevimento del decreto. La Corte di Appello di Palermo, ha fissato l’udienza al 2 luglio 2021. Intanto, il procedimento di pignoramento è stato sospeso su richiesta di entrambe le parti. “La difesa della signora A.F. insiste nel confermare i vizi di forma, senza entrare nel merito e senza dimostrare l’esistenza del titolo da cui la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo”, spiega l’avvocato Anna Checchinato.
Si arriva al 20 maggio scorso. Hussein Fares Ahmed, assistito dall’avvocato Checchinato, fortemente preoccupato dal rischio concreto di perdere l’unica abitazione di proprietà ha depositato presso la Procura di Sciacca denuncia contro la signora A.F. per truffa.
Filippo Cardinale