Settembre nero per i contribuenti. Una montagna di pagamenti dopo la sospensione

Che gioia, il pagamento delle tasse è stato spostato a settembre! Una gioia che si trasformerà in lacrime nel mese della vendemmia, quando il contribuente dovrà pagare tutte le tasse che i Decreti del Governo nazionale hanno spostato di qualche mese. Si perché non si tratta di “azzeramento” ma semplicemente del cambio della data. E dopo una crisi economica devastante a causa dell’emergenza sanitaria, che ha il precedente solo con l’ultimo conflitto mondiale, tantissimi contribuenti, siano persone fisiche che giuridiche, si troveranno sepolti da una montagna di pagamenti fiscali e previdenziali. Sarà difficile far fronte e moltissimi non saranno nelle condizioni di pagare con la conseguenza che poi arriveranno le cartelle con il 30% in più a causa delle sanzioni.

Forse non è chiaro ancora il contesto in cui gli italiani si muovono. Non è lo slittamento di qualche mese che risolve il dramma della mancanza di liquidità. Sarebbe stato opportuno azzerare le tasse per tutto il 2020.

Settembre, dunque, sarà un mese nero. Tale periodo si protrarrà fino a dicembre.

IMU. La scadenza dell’imposta locale dal 15 giugno slitta al 16 settembre.

ROTTAMAZIONE. Le rate con scadenza a maggio sono state prorogate a 10 dicembre (senza tolleranza dei cinque giorni). A quella di maggio dovranno aggiungersi quella di luglio e novembre. Ciò significa che il contribuente sarà costretto a pagare le tre rate insieme con un peso insopportabile. Già proviene dal pagamento dell’Imu di settembre.

AVVISI BONARI. C’è anche il “periodo di tregua” per gli avvisi bonari, rinviandone il pagamento a metà settembre; concede identica dilazione per le rate dovute da chi ha aderito alle definizioni agevolate.

VERSAMENTI CARICHI AD AGENZIA RISCOSSIONE. Sposta al 31 agosto la data fino alla quale sono sospesi i versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, da effettuarsi entro il successivo mese di settembre.

PAGAMENTI AL 16 SETTEMBRE. Gli articoli 126 e 127 del Dl n. 34/2020 (“decreto Rilancio”) spostano al 16 settembre 2020 – con possibilità di frazionare il dovuto in quattro rate mensili di pari importo – i termini di ripresa, senza applicazione di sanzioni e interessi, di una serie di versamenti e adempimenti già sospesi dal Dl n. 23/2020 (articolo 18, commi da 1 a 6; articolo 19, comma 1), dal Dl n. 9/2020 (articolo 5) e dal Dl n. 18/2020 (articolo 61, commi 4 e 5; articolo 62, comma 5).  Nel dettaglio, si tratta:

  • dei versamenti, sospesi per i mesi di aprile e di maggio dell’Iva nonché delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, dovuti dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 (la sospensione è stata applicata anche agli operatori con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, ma in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, e a chi ha avviato l’attività dopo il 31 marzo 2020;
  • del versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, che i sostituti d’imposta non hanno effettuato tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 nei confronti di operatori con ricavi/compensi non superiori a 400mila euro nel precedente periodo d’imposta, sempreché gli stessi, il mese prima, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato
  • dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, nei comuni ricadenti nella “zona rossa” (allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020)
  • dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato operate dal 2 marzo al 30 aprile
  • dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nello stesso periodo
  • dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo, sospesi in favore delle attività maggiormente danneggiate dall’emergenza sanitaria, come imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, gestori di palestre, piscine, teatri, cinema, discoteche, sale da gioco, ricevitorie, ristoranti, bar, pub, gelaterie, pasticcerie, musei, biblioteche, asili nido, scuole per l’infanzia, servizi didattici, corsi di formazione professionale, scuole di vela, navigazione, volo, guida, parchi divertimento, servizi di trasporto, noleggio di mezzi di trasporto, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, Dlgs 117/2017).
  • dei versamenti, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute in materia di addizionali regionale e comunale, dell’Iva nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni nel periodo d’imposta precedente

La lista dei pagamenti tra settembre e dicembre si allunga. Prima di andare dal commercialista è consigliabile assumere dosi massicce di camomilla.

Filippo Cardinale