MA IL BAGNO A MARE SI PUO’ FARE? IL SEGRETARIO COMUNALE DI RIBERA RISPONDE AL QUESITO CHE IN MOLTI PONGONO

A woman in a protective surgical mask on her face, walking along the beach with a yellow suitcase. Chinese coronavirus disease COVID-19 is a dangerous virus. Pandemic

Il segretario generale del Comune di Ribera, Leonardo Misuraca, in un’articolata esposizione scritta spiega l’interrogativo che molti pongono: nella fase 2 è consentito fare il bagno a mare o è concesso nella Regione Siciliana solo a coloro che abitano in una località balneare?

E’ lo stesso sindaco Carmelo Pace che ha richiesto al segretario generale di dare una risposta a tale interrogativo.

Provo a fare chiarezza- scrive il segretario generale- per la fattispecie oggetto di quesito, anticipando che allo stato attuale, al netto di eventuali interpretazioni in chiave restrittiva da parte del Governo, in atto non esistenti, tale possibilità, a parere dello scrivente, è senz’altro consentita dal DPCM 26/4/2020 nei termini e con le modalità di seguito esposte. Occorre, preliminarmente, analizzare le disposizioni attualmente vigenti, dettate dal decreto del Presidente del Consiglio con il DPCM 26/4/2020 e la compatibilità di queste con le disposizioni
emanate dal Presidente della Regione Siciliana con l’ordinanza n. 18 del 30/4/2020.

In Sicilia con la citata ordinanza del Presidente della Regione, vigente fino al 17/5/2020, è stato prescritto all’art. 6 che : “ Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, (solo) gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi”.

Nell’ordinanza del Sindaco n. 27 del 2/5/2020 la citata disposizione del Presidente della Regione è stata riportata con l’aggiunta della ulteriore seguente prescrizione ministeriale, integrata solo con indicazione delle località del nostro territorio, che così recita “ in conformità alle prescrizioni ministeriali, per chi abita stabilmente nelle località balneari di Seccagrande, Borgo Bonsignore, Piana grande e, quindi, non ha necessita di ricorrere all’auto privata o mezzi pubblici per raggiungere dette località, è consentito fare il bagno purché da solo e comunque mantenendo un metro di distanza dagli altri frequentatori della spiaggia”.

Il combinato disposto delle due disposizioni, che si ripete, originano da prescrizioni Regionali e Ministeriali (apparentemente contradditorie) e non da determinazione Sindacale, ha indotto molti (principalmente sui social, come viene riferito) ad ipotizzare una plateale discriminazione introdotta con l’ordinanza del Sindaco n. 27/2020 tra coloro che hanno una casa a mare ai quali viene consentita la possibilità di fare il bagno e chi, invece, non trovandosi in questa condizione, non può farlo. Così non è anche se ci si rende conto che la formulazione delle prescrizioni regionali e ministeriali riportate nell’ordinanza sindacale abbia indotto taluno ad ipotizzare l’esistenza di tale divieto.

Al fine di ricomporre la questione nel giusto alveo, si osserva e rappresenta quanto a seguito. Nel percorso di affinamento della convivenza con la quarantena la libertà di tornare a fare il bagno era consentita già con le risposte fornite da Palazzo Chigi nelle Faq riferite al precedente DPCM 10/4/2020, emanato dal Presidente Conte e in vigore fino al 4 maggio, quando l’attività motoria era consentita, come si ricorderà, solo nelle adiacenze della propria abitazione.
Nelle faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri si affermava : “ E’ sempre possibile svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione principale, con la conseguenza – si legge nella risposta del governo – che è ammesso, per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini, effettuare tale attività in detti luoghi purchè individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Resta fermo che deve trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza che occorra allontanarsi dalla propria abitazione e senza che si renda necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione”.

In sintesi quindi: nulla contro il bagno a mare (da intendersi quale attività motoria) per il Governo, purchè si abiti a poca distanza dal mare.

Tale restrizione prescritta con il DPCM 10/4/2020, però, è venuta meno con l’ultimo DPCM del 26/4/2020. Con il nuovo provvedimento governativo viene meno il riferimento (e, quindi, il divieto) agli spostamenti tra un Comune e l’altro per l’attività motoria o sportiva e il riferimento, con riguardo agli spostamenti per tali finalità, si trasferisce, addirittura, su base regionale.

Al contempo si esplicita che per fare attività motoria o sportiva non sarà necessario rimanere nei pressi della propria abitazione.

Si riporta, a tal proposito, la Faq pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2020 : “ L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione”.

Dalla Faq si evince in modo lapalissiano che, sempre rispettando la distanza interpersonale, per l’attività motoria e sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato dove svolgerla purchè tale luogo non si trovi fuori dalla propria Regione.

Considerato che l’attività fisica o motoria è quella che si traduce per definizione comune “in un dispendio energetico superiore a quello delle condizioni di riposo” mentre quella sportiva, invece, “comprende situazioni competitive strutturate e sottoposte a regole ben precise”, ne consegue che chiunque può, senz’altro, effettuare attività motoria a mare (nuotando o svolgendo semplicemente attività fisica) e tanto anche per coloro che vivendo in un paese che non ha sbocco sul mare debbono recarsi in una località balneare più vicina alla propria abitazione.

Del resto anche in Sicilia torna a vivere il mare: dal 4/5/2020 in forza dell’art. 8 dell’Ordinanza Presidenziale n. 18 del 30/4/20020 si aprono le attività sportive in forma individuale di seguito indicate : dalla navigazione a vela individuale, al canottaggio, alla pesca sportiva, alla consegna  delle imbarcazioni e alle attività di manutenzione a bordo da parte degli armatori e, come precisato dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con circolare prot. 16255 del 3/5/2020, anche con il “nuoto in acque libere” purché esercitato nel sito più vicino alla propria abitazione.

La ratio di tale disposizione, come precisato dall’Assessorato alla Salute, è da rinvenirsi nella necessità di fornire una valida ed equivalente alternativa all’utilizzo di parchi e ville comunali così come consentito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, tesa, in quanto tale, alla limitazione del rischio di sovraffollamento dei suddetti spazi aperti.

Quanto sin qui esposto non significa che non ci siano limitazioni. A partire dal fatto che intendere “l’andare al mare” come attività motoria esclude, chiaramente, la possibilità di stazionare in spiaggia, ad esempio, per abbronzarsi. Non è prevista, ed è quindi, vietata, almeno fino al 17 maggio, la sosta sulla spiaggia per prendere il sole e rilassarsi essendo solo consentita l’attività motoria a mare o sulla spiaggia, attività che deve essere svolta esclusivamente in forma individuale, non essendo ammesso alcun contatto fisico, con obbligo, quindi, di osservare rigorosamente il distanziamento interpersonale di almeno un metro. E ciò vale, chiaramente, anche per chi si è trasferito o abita stabilmente in una località balneare.