FASE 2, PACE EMETTE ORDINANZA PER DISCIPLINARE NEL DETTAGLIO COSA SI PUO’ FARE E COME. ECCO TUTTI I LIMITI
La fase 2 inizia dalla mezzanotte di oggi. Il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, ha già firmato l’ordinanza con la quale recepisce le misure in vigore dettate dal DPCM e dal Presidente della Regione Nemmo Musumeci, e spiega nel dettaglio cosa si può fare e come farlo nell’ambito riberese. Un’ordinanza necessaria e che “regola” i dettagli nell’ambito comunale.
https://www.youtube.com/watch?v=ETlx30NTdkY&feature=youtu.be
ORDINA
Dal 4 maggio 2020 fino al 17/05/2020 e ad integrazione dei provvedimenti ministeriali e regionali in premessa citati:
La chiusura alle ore 18,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali delle seguenti attività elencate nell’allegato 1 e nell’allegato 2 al D.P.C.M. 26/4/2020 e qui di seguito specificate:
Tabaccai
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per a lucidatura e affini
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie;
la limitazione alle ore 18,00 della apertura al pubblico di attività artigianali, professionali, uffici privati e patronati e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali;
sono escluse da restrizioni di chiusura le FARMACIE E LE PARAFARMACIE, il Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, le edicole e i servizi di pompe funebri e attività connesse.
l’apertura del cimitero comunale dalle ore 8.00 alle ore 18.00. I custodi cimiteriali avranno cura di evitare ogni forma di assembramento di persone contingentando, se del caso, l’ingresso e vigileranno sul rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro richiedendo, se del caso, l’ausilio delle forze dell’ordine nel caso di inosservanza;
la chiusura della Villa comunale e della Villa “Matinella” ritenute aree in cui non sia possibile assicurare il divieto di assembramento di persone;
è consentita la fruizione dell’ l’impianto sportivo polivalente “Spataro” alle seguenti condizioni :
– è disposta l’apertura dell’impianto dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
– l’ingresso all’impianto è consentito per fasce orarie definite, tenuto conto dell’orario di apertura e chiusura della durata di un ora;
– in ciascuna fascia oraria è consentita la permanenza di un massimo di 30 persone;
– è consentita attività motoria individuale con distanziamento di almeno due metri;
– sono assolutamente vietati sport di squadra;
– nei campi di tennis sono assolutamente vietati gli “incontri di doppio”;
– i custodi dell’impianto avranno cura di assicurare il conteggiamento in ingresso e far osservare scrupolosamente le anzi riportate prescrizioni richiedendo, se del caso, l’ausilio delle forze dell’ordine nel caso di inosservanza;
in conformità alle prescrizioni ministeriali, per chi abita stabilmente nelle località balneari di Seccagrande, Borgo Bonsignore, Piana grande e, quindi, non ha necessita di ricorrere all’auto privata o mezzi pubblici per raggiungere dette località, è consentito fare il bagno purché da solo e comunque mantenendo un metro di distanza dagli altri frequentatori della spiaggia. In conformità al disposto di cui all’art. 6 dell’ Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/4/2020 sono consentiti gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti per trasferimento sono vietati nei giorni domenicali e festivi;
alle attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, oltre alla consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, è consentito, anche nelle giornate domenicali, l’asporto da parte degli utenti dei prodotti venduti. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone di almeno un metro con divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. E’ vietato l’uso di tavoli e sedie all’esterno dei locali. Per tali attività si dispone l’obbligo di chiusura alle ore 22.30.
Pertanto, in base al DPCM del 26 aprile 2020 e alle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/4/2020 e n. 20 del 1/5/2020 :
– i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie, i bar e i pub possono svolgere esclusivamente la propria attività solo con asporto ( il cosiddetto take away) o consegna a domicilio;
– l’attività di asporto è consentita a tutto il settore della ristorazione comprendendo, pertanto, tutte le attività in cui si preparano e distribuiscono pasti al pubblico e quindi non solo ai ristoranti in senso stretto, ma anche alle pizzerie ed esercizi in cui si possono consumare alimenti e bevande;
– mentre non è inibito l’ingresso nei locali per il ritiro dei prodotti, purchè vengano rigorosamente rispettate le distanze interpersonali di almeno un metro e con l’uso di mascherina, il consumo sul posto dei prodotti è vietato e i clienti non possono in alcun modo consumare i prodotti venduti nei locali dell’esercizio né in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata o nelle immediate vicinanze dello stesso;
– al fine di favorire il rispetto della misura governativa, che prevede che il cliente non possa sostare davanti al locale, è opportuno consegnare i prodotti in vaschette e/o contenitori per l’asporto;
– non sono prescritte restrizioni in merito all’accesso ai locali in considerazione della superficie a disposizione purchè venga assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro;
– è possibile l’asporto anche per le sole bevande poiché la formulazione del DPCM non prevede limitazioni sotto questo profilo;
– l’uso dei guanti è obbligatorio sia per l’attività di vendita che per la fase di produzione e confezionamento degli alimenti essendo misura precauzionale, cautelativa e di carattere igienico sanitario;
– i bar e le gelaterie possano, svolgere la loro attività con modalità da asporto fornendo ai clienti tutti i prodotti della caffetteria, senza alcuna limitazione e possano, pertanto, consegnare sia caffè che prodotti di pasticceria, gelateria, ecc;
– i datori di lavoro hanno la responsabilità di porre in essere tutte le misure preventive, prudenziali e cautelative per prevenire il rischio di contagio dei lavoratori e degli utenti prescritti nella presente ordinanza. Le misure devono essere idonee ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro (pulizia, disinfezione quotidiana, utilizzo dei dpi) e dovranno investire anche aspetti di natura organizzativa comprendendo la corretta informazione dei lavoratori e dei soggetti esterni che eventualmente frequentano il posto di lavoro (imprese terze, fornitori, imprese di pulizia, ecc.). Per le misure da adottare va fatto riferimento al Protocollo sottoscritto da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali aggiornato al 26 aprile, all’Accordo Quadro specifico per i settori Confcommercio e organizzazioni sindacali del 27 marzo e all’allegato 5 – misure per gli esercizi commerciali del DPCM 26 aprile (che riprende esattamente l’allegato del DPCM del 10 aprile).
A causa della possibile sopravvivenza del Coronavirus nell’ambiente di lavoro per diverso tempo, tutti gli esercizi commerciali per i quali non è sospesa l’attività, ivi comprese le attività autorizzate ad effettuare consegne a domicilio o ad asporto, sono obbligate ad effettuare la disinfezione dei locali quotidianamente con cloro e/o alcol. In conformità alla circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da persone che indossano DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto e quindi, gestiti come rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali ad esempio superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Con cadenza periodica le tende e altri materiali di tessuto, eventualmente presenti, devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). Al fine di dimostrare di aver effettuato la disinfezione si fa obbligo a tutte le attività commerciali di “esporre all’esterno del locale in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione dell’avvenuto intervento di disinfezione eseguito con proprio personale oppure certificazione della ditta incaricata. Ai fini del controllo da parte delle forze dell’ordine andranno indicati i prodotti utilizzati ed esibito lo scontrino d’acquisto degli stessi.
Per le attività rimaste completamente chiuse fino al 3 maggio 2020 (es. bar, pub, gelaterie) prima dell’apertura è fatto obbligo di effettuare un intervento di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici e con le modalità indicate nella precedente lettera.
Negli esercizi commerciali di vendita per i quali non è sospesa l’attività, ivi comprese le attività autorizzate alla consegna a domicilio o all’asporto, gli operatori e gli utenti sono tenuti all’uso costante di mascherina e mantenere il distanziamento di almeno un metro.
Di istituire il seguente numero dedicato 3371562637 per denunciare, anche in forma anonima, tutti coloro che hanno fatto rientro in Sicilia da altre Regioni o dall’estero e non osservano il periodo di isolamento obbligatorio prescritto dall’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30/4/2020. Medesima denuncia potrà essere effettuata direttamente alle forze dell’ordine o direttamente al Sindaco.
INVITA
I titolari dei seguenti esercizi commerciali non soggette a restrizioni dell’orario di apertura al pubblico : Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; Commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici a voler disporre la chiusura alle ore 18,00 nei giorni feriali e entro le ore 20,00 nelle giornate prefestive.
RAMMENTA
Agli esercizi commerciali di osservare scrupolosamente le prescrizioni di cui all’allegato 5 al DPCM 26/4/2020 e cioè :
Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touche sistemi di pagamento;
Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
A tutti i cittadini di osservare le seguenti misure igienico-sanitarie prescritte dall’allegato 4 al DPCM 26/4/2020 :
lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano; mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
RAMMENTA, ALTRESI’
Che ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure di interesse per la generalità dei cittadini:
sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;
non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;
sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Omississ………
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea …..omississ….;
Che ai sensi delle Ordinanze contingibili e urgenti n. 18 del 30 aprile 2020 e n. 20 del 1/5/2020 del Presidente della Regione Siciliana si applicano nella Regione le seguenti disposizioni dal 4/5/2020 fino al 17/5/2020:
(recepimento delle disposizioni nazionali)
L’Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 è efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020.Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella presente.
Nel territorio della Regione Siciliana hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26aprile 2020.
Le limitazioni di ingresso e uscita dal territorio della Regione Siciliana restano invariate e sono disciplinate dal decreto n.183 del 29 aprile 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, e sue eventuali modificazioni e integrazioni.
(disposizioni in materia di trasporto pubblico)
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40%dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Sono efficaci, inoltre, in materia di servizio di trasporto marittimo regionale, le disposizioni di cui all’articolo 4 e relativi allegati dell’Ordinanza n°5 del 13 marzo 2020.
(norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi)
È consentita, in quanto riconducibile a “situazione di necessità” finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari ed ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l’attività non imprenditoriale essenziale alla conduzione di terreni agricoli e alla cura degli animali ivi custoditi.
Per le finalità di cui al comma precedente, l’uscita nell’ambito del medesimo territorio comunale o in quello di un altro Comune è consentita una sola volta al giorno e ad un massimo di due componenti del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all’uopo delegato.
È, altresì, autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.
Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.
(disposizioni in favore delle persone con disabilità)
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell’articolo 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26aprile 2020, nei modi e termini ivi specificati.
In recepimento integrale delle disposizioni di cui all’art. 8 del DPMC citato, l’Assessorato regionale della Salute assume i provvedimenti necessari in ordine alla riapertura dei centri semiresidenziali e delle altre strutture destinate ad erogare prestazioni socio-assistenziali alle persone disabili, avuto riguardo alla adozione di protocolli sanitari per limitare la eventuale diffusione dell’epidemia.
(disposizioni in materia di animali di affezione e servizio di tolettatura)
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione.
È consentita, altresì, l’attività di tolettatura degli animali, purchè il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, tolettatura –ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositivi di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale.
(spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza)
Sono consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi.
(visite ai cimiteri)
I sindaci hanno la facoltà di disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.
(attività sportiva)
È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a)comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
(disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali)
Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto.
Sono, quindi, autorizzate anche le attività di:
ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub solo con asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da parte del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. Tale attività è consentita solo nei giorni feriali;
consegna delle imbarcazioni, compreso lo spostamento dal cantiere all’ormeggio, manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione degli arenili, ivi compreso l’allestimento, il montaggio e la manutenzione dei pontili e delle strutture amovibili;
manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori;
commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti.
(norme sulla chiusura nei giorni festivi e autorizzazione alla consegna a domicilio e all’asporto)
È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Per domenica 10 maggio 2020 è consentita la vendita di prodotti florovivaistici di cui al superiore articolo 9, comma 2, let. f).
È autorizzato nelle superiori giornate domenicali il servizio di consegna a domicilio e di asporto dei prodotti alimentari e affini, nonché dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento. Per la sola domenica 10 maggio 2020 il servizio a domicilio è consentito anche ai commercianti di prodotti florovivaistici.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente (art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020).
La mancata osservanza degli obblighi di isolamento obbligatorio per chi proviene da altre Regioni o dall’estero con le modalità prescritte da Ordinanze regionali o D.P.C.M. costituisce violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica), delitto annoverato tra i reati di pericolo e non di danno posto che la condotta ha in sé l’attitudine a produrre nocumento alla salute pubblica. Il richiamo espresso all’ipotesi di epidemia colposa (articolo 452 c.p.) non esclude la possibile ricorrenza di altri reati, in primo luogo del delitto di epidemia (dolosa) di cui all’articolo 438 c.p., consistente nella “diffusione di germi patogeni”.
Il Servizio Polizia Locale e la locale stazione dei Carabinieri sono incaricati di vigilare sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.